Lo Sportello Unico per L’Edilizia non è una novità. Esiste da anni, anche se le sue funzioni e le sue prerogative non sono mai state sufficientemente supportate e rese realmente obbligatorie. Almeno fino all’emanazione della legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge 83/2012, che ha introdotto disposizioni per l’incentivazione del ruolo dello sportello, facendone soprattutto il fulcro del contatto con il cittadino, così come d’altronde era nelle finalità del Testo Unico Edilizia sin dall’origine (a questo proposito leggi l’intervista a Mario Di Nicola).
Ci appare dunque interessante approfondire l’argomento dello Sportello Unico per l’Edilizia e lo facciamo, come di consueto, chiedendo il parere di un esperto in materia: Michele Miguidi, dirigente coordinatore di area della Provincia di Verona e co-autore con Eugenio Lequaglie della Guida Essenziale al Testo Unico dell’Edilizia edito per i tipi Maggioli.
“Con la legge 134/2012”, spiega Miguidi, “lo Sportello Unico per l’Edilizia diviene ora effettivo unico punto di riferimento per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso” (sull’analisi dei vari titoli edilizi approfondisci con questa selezione di post specifici).
Ma allora, quali sono le specifiche funzioni ora attribuite allo Sportello Unico per l’Edilizia?
“La funzione generale dello Sportello Unico per l’Edilizia”, ci spiega Miguidi, “è quella della cura di tutti i rapporti fra il privato e l’amministrazione e, quando previsto, con le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi sull’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire, di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata inizio attività”.
“Si pensi per esempio ai pareri della Soprintendenza, dei Vigili del fuoco o della Asl da acquisire direttamente o tramite conferenza di servizi”, aggiunge Miguidi.
Le competenze e le funzioni
Lo Sportello Unico per l’Edilizia assume competenze nello svolgimento delle seguenti funzioni e operazioni.
1. Ricezione
Ricezione delle denunce inizio attività (articolo 22 e art.icolo 23 del Testo Unico Edilizia), delle domande per il rilascio del permesso di costruire (articolo 10 e seguenti del Testo Unico Edilizia), degli atti di assenso, comunque denominati, in materia di attività edilizia compresi i certificati di agibilità (articolo 24 e seguenti) e dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
2. Informazione, accesso e partecipazione/collaborazione
Lo Sportello Unico per l’Edilizia deve fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito.
Tra le funzioni dello sportello vi è inoltre quella di adottare provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.
3. Acquisizione pareri e atti di assenso
Forse una delle prerogative più importanti dello Sportello Unico per l’Edilizia, insieme a quello di rilascio dei provvedimenti (vedi più avanti).
Infatti, proprio in virtù della semplificazione della pubblica amministrazione, allo Sportello Unico per l’Edilizia è attribuito il compito di acquisire direttamente i pareri di ASL e VV.F. ai fini del rilascio del permesso di costruire e del certificato di agibilità, ove non prodotti spontaneamente dall’interessato.
4. Rilascio di provvedimenti
Quali i provvedimenti rilasciati dallo Sportello Unico per l’Edilizia? Parliamo di permessi di costruire, certificati di agibilità e di certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.
“Lo sportello”, conclude Miguidi, “può divenire uno strumento strategico per promuovere la trasparenza delle procedure ed azioni virtuose contro la corruzione, in quanto con esso, se idoneamente progettato e supportato da strumenti telematici, ci si obbliga a seguire in modo rigoroso l’ordine corretto delle istruttorie rispetto alla data di pervenimento delle istanze, e si possono tracciare tutte le integrazioni documentali, evitando i sotterfugi con i quali troppo frequentemente si cede a più o meno illecite pressioni”.
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