L’allegato 1 distingue, tendenzialmente, le tipologie di opere abusive sanabili secondo una gravità decrescente nel senso che l’ipotesi di abuso maggiore è quella del primo tipo per poi, man mano, venire a quelle aventi, generalmente, un minor impatto urbanistico/ambientale.
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Ecco di seguito le tipologie di abuso sanabile elencate e analizzate da Nicola D’Angelo nel volume Come sanare gli abusi , edito da Maggioli Editore.
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Le tipologie di abuso sanabile
Nella Tipologia 1 rientrano le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Si tratta dell’ipotesi più grave comprensiva delle opere realizzate in assenza di titolo o in difformità da questo e, comunque, non conformi alle norme urbanistiche sia al momento in cui i lavori furono iniziati sia al momento in cui la domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata.
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Nella Tipologia 2 sono comprese le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n 269. Si tratta di quelle situazioni che, ove fosse stata recepita dal legislatore del Testo unico l’idea della
cd. “sanatoria giurisprudenziale”, sarebbero state sanabili con il semplice accertamento di conformità.
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La Tipologia 3 comprende le opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
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La Tipologia 4 comprende opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
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La Tipologia 5 riguarda le opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
La differenza tra tipologia 4 e tipologia 5 riguarda soltanto l’ubicazione poiché la numero 4 si riferisce ai centri storici (zone A). Entrambe riguardano gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
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La Tipologia 6 riguarda le opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono nelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
In conclusione
Pertanto, ricapitolando, il comma 26 prevede che, in relazione alle tipologie sopra riportate, sono sanabili:
- quelle indicate nei numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fatta esclusione per le opere realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (lettera e), del comma 27);
- quelle indicate nei numeri 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- quelle indicate nei numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore del d.l. 168/2004, con la quale andavano determinate la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
Stando alla dizione letterale della norma, dovremo avere che:
- nell’intero territorio nazionale, non soggetto a vincoli, la sanabilità è possibile solo per le ipotesi indicate ai punti da 1 a 3; quelli da 4 a 6 lo sono solo in virtù di legge regionale;
- nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili solo gli interventi minori da 4 a 6.
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