Colonna di scarico in condominio parziale: come si dividono le spese

La Cassazione chiarisce che le spese per impianti che servono solo una parte dell’edificio vanno ripartite per millesimi tra i condomini interessati, e non in parti uguali.

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L’individuazione delle parti comuni e la conseguente ripartizione degli oneri di manutenzione non rappresentano un dato meramente formale, ma discendono da un principio strutturale dell’intero sistema: il rapporto di accessorietà che lega determinati beni alle singole unità immobiliari. L’articolo 1117 c.c. non si limita a elencare una serie di beni presuntivamente comuni, ma esprime un criterio funzionale più profondo, fondato sulla destinazione del bene al servizio o al godimento collettivo.

È proprio questo collegamento strumentale, materiale o funzionale (cioè la relazione di necessaria complementarità tra beni o impianti comuni e gli appartamenti di proprietà esclusiva) a giustificare sia la comproprietà dei condomini sia l’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione e il mantenimento di tali beni condominiali.

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Giuseppe Bordolli | Maggioli Editore 2025

Colonna di scarico e condominio parziale

La presunzione di comunione prevista dall’art. 1117 c.c. per gli impianti di scarico delle acque nere opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e che presenta attitudine all’uso e al godimento collettivo, con esclusione delle condutture che, diramandosi dalla colonna condominiale, servono esclusivamente unità immobiliari di proprietà individuale.

La presunzione di comunione viene meno quando il bene, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, è destinato in modo esclusivo all’uso o al godimento di una sola unità immobiliare, oppure quando l’originario proprietario lo ha attribuito espressamente a uso esclusivo. In queste situazioni emerge che il bene ha una propria autonomia e indipendenza e non è legato da una funzione di servizio rispetto all’intero caseggiato (Trib. Verona 13 dicembre 2024, n. 2835).

Le cose, i servizi e gli impianti necessari per l’esistenza e l’uso delle unità immobiliari di una parte soltanto dell’edificio appartengono solo ai proprietari di queste unità e non ai proprietari delle unità immobiliari dell’altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che è il presupposto necessario del diritto di comunione. Di conseguenza le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, secondo il principio generale dell’art. 1123 c.c., comma 3, a norma del quale quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2018, n. 27058).

Sostituzione di una conduttura di scarico e criterio di ripartizione delle spese tra i condomini utenti: la posizione della Cassazione

Recentemente la Suprema Corte ha preso in esame una controversia condominiale sorta a seguito della sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere che serviva solo una parte dei condomini. La questione centrale ha riguardato il criterio corretto per ripartire le relative spese: se in parti uguali tra gli utenti della colonna oppure secondo i millesimi di proprietà, come sostenuto dalla condomina ricorrente. Una condomina ha contestato l’addebito di 283 euro per la sostituzione della tubazione di scarico, ripartito “in parti uguali tra i condomini interessati anziché per millesimi di proprietà”. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo corretta la ripartizione paritaria delle spese della colonna di scarico e confermando la contabilizzazione dell’intercapedine condominiale.

La Corte d’appello ha confermato integralmente la decisione. La condomina ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell’art. 1123 c.c.: a parere della ricorrente infatti la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto corretto il criterio della ripartizione in parti uguali in assenza di tabelle parziarie. La Cassazione ha accolto il motivo, richiamando il principio secondo cui le spese relative a parti comuni che servono solo alcuni condomini devono essere ripartite proporzionalmente al valore delle rispettive proprietà, utilizzando i millesimi generali e ricalcolando il rapporto interno tra i soli condomini interessati. La Corte ha ritenuto non condivisibile l’argomento della Corte d’appello secondo cui, mancando tabelle parziali, l’unico criterio possibile sarebbe stato quello paritario.

La divisione in parti uguali (“per testa”) è legittima solo se prevista da un regolamento contrattuale o deliberata all’unanimità da tutti i partecipanti al condominio (o al condominio parziale), poiché configura una deroga ai criteri legali che incide sui diritti individuali (Cass. civ., sez. II, 19/01/2026, n. 1095). La deroga convenzionale può arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, prescindendo dalle quote millesimali di proprietà, e può persino prevedere l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese (Cass. civ., sez. VI, 07/10/2019, n. 24925).

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Giuseppe Bordolli

Mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del Quotidiano condomini…Continua a leggere

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