Deroga alla distanza dalle linee ferroviarie: quando il diniego è illegittimo

Il TAR chiarisce che il diniego alla deroga deve essere fondato su una motivazione concreta e coerente con il caso: illegittime le valutazioni non pertinenti agli interessi tutelati.

Mario Petrulli 31/03/26
Scarica PDF Stampa

Gli artt. 49 e 60 del DPR n. 753/1980 recano la regola generale in materia di fascia di rispetto ferroviario e la possibilità di autorizzazione in deroga. In particolare, l’art. 49 prevede che “1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. 2. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell’art. 1”.

L’art. 60 contiene, invece, l’indicazione dei presupposti per ottenere l’autorizzazione in deroga: “1. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56. 2.I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. 3.Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste”.
 
>> Non vuoi perderti articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Suggeriamo:

CORSO DI FORMAZIONE

Il regime delle distanze in edilizia (IV Edizione)

Normativa di riferimento, casistica e ipotesi di deroga, criteri di misurazione, rapporti con la disciplina edilizia e urbanistica, vincoli e giurisprudenza rilevante

12 Mag 2026 – 15 Mag 2026  2 appuntamenti, ore 14.00 – 17.30

164.70 €

La giurisprudenza

La giurisprudenza ha chiarito che “il disposto dell’articolo 60 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 va interpretato nel senso che, in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’amministrazione non sia affatto obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facoltizzata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa[1].

Di conseguenza, è stato affermato che “Nell’ambito dell’apprezzamento operato dall’Autorità preposta al rispetto del vincolo di cui trattasi (insindacabile laddove non manifestamente illogico o irragionevole), il diniego può essere assistito da una motivazione sintetica, agevolmente ricavabile dal parere, anche laddove fondata esclusivamente sull’eccessiva vicinanza del manufatto alle opere ferroviarie, perché oggettivamente in grado di incidere sulla sicurezza della rete, specie in presenza di eventuali sinistri, e di precludere più agevoli accessi alla rete stessa, in caso di interventi di manutenzione oppure di sinistri[2].

Un recente caso concreto di illegittimo diniego di autorizzazione alla deroga

La recente sent. 6 febbraio 2026, n. 237, del TAR Campania, Salerno, sez. II, ci offre l’occasione per indagare l’operatività della deroga. Un primo aspetto importante evidenziato dai giudici riguarda l’assenza delle suindicate cause ostative espressamente previste dall’art. 60 (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), la quale costituisce condizione necessaria ma non sufficiente all’accoglimento della istanza in deroga[3].

In secondo luogo, è stato precisato che le ragioni poste a fondamento del diniego devono essere coerenti e logiche rispetto all’istruttoria svolta dall’Amministrazione ed agli apporti collaborativi offerti dagli interessati.

In terzo luogo, la motivazione del diniego di autorizzazione in deroga non deve essere particolarmente diffusa ma, comunque, deve essere concreta e oggettiva, non potendosi prescindere dal considerare lo stato dei luoghi[4]: ed infatti, come affermato in passato dalla giurisprudenza, “Se la deroga deve essere adeguatamente motivata in relazione alle circostanze rappresentate in tale ultima norma, è altrettanto vero che anche il diniego della stessa va motivato con riferimento alle circostanze fattuali e con una valutazione che, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacata e, soprattutto, deve essere ancorata ad una corretta rappresentazione di tutte le circostanze del caso concreto atte a giustificare ragionevolmente il diniego[5].

Nel caso specifico analizzato dai giudici salernitani, era stata ottenuta un’autorizzazione in deroga per il rifacimento di una recinzione lungo il confine ferroviario e per “generare pertinenzialità del sottotetto come unico sub non scindibile dall’appartamento collegato”. Il proprietario, successivamente, con variazione, univa catastalmente i due piani componenti l’edificio (il primo piano a destinazione residenziale e il secondo piano a sottotetto) sotto un unico sub e realizzava opere nel sottotetto così da renderlo parzialmente abitabile, chiedendo altresì il permesso di costruire in sanatoria e una nuova autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 753/1980.

RFI negava l’istanza evidenziando che erano state eseguite opere consistenti nella realizzazione di tramezzature interne ed impianti, al fine di rendere funzionale ed abitabile la porzione di sottotetto. Tali interventi, pur non comportando modifiche volumetriche esterne, avevano trasformato la natura d’uso dello spazio, conferendogli una configurazione stabile e continuativa non riconducibile a meri interventi di manutenzione o adeguamento tecnico; inoltre, le opere e il cambio di destinazione di uso del sottotetto, comportando di fatto un aumento della superficiale residenziale, avrebbero aumentato il numero delle persone esposte, in modo permanente, in quanto residenti, ai rischi e ai pericoli connessi con la vicinanza alla linea ferroviaria; non potevano escludersi, infine, interferenze con i lavori dell’Alta Velocità avviati e l’intollerabilità della percezione delle immissioni acustiche e vibrazionali provocate dai convogli ferroviari.

I giudici hanno ritenuto illegittimo il diniego: ed infatti, la modifica effettuata, oggetto di contestazione da parte della RFI, non rientrava tra quelle individuate dalla norma come urbanisticamente rilevanti, posto che è stato operato un cambio all’interno della medesima categoria “residenziale. In questi casi, ed è questa la principale novità in materia introdotta dal D.L. n. 69/2024, il comma 1 bis dell’art. 23 ter del DPR n. 380/2001 prevede che “Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”.

La ratio della disposizione si spiega, ed è qui il rilievo rispetto alla vicenda valutata dai giudici, in quanto il cambio, nei limiti anzidetti, non è idoneo a determinare un incremento significativo del carico urbanistico. E tanto, a maggior ragione, in ipotesi analoghe a quella oggetto di valutazione nella quale il sottotetto non aveva una sua autonomia funzionale, essendo integralmente accorpato nell’appartamento principale. Quindi, l’attività non aveva arrecato alcun pregiudizio rispetto al perimetro degli interessi tutelabili da RFI, indipendentemente dal fatto che per realizzare il detto cambio fossero state necessarie o meno opere.

Dalle suesposte considerazioni discende l’erroneità dell’assunto a fondamento del diniego, secondo il quale il predetto cambio avrebbe prodotto la trasformazione, peraltro parziale, della natura del sottotetto “da vano accessorio e pertinenziale a spazio con autonoma, o potenziale autonoma, funzionalità abitativa”.
Conseguentemente, il diniego è stato ritenuto illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità del presupposto e della carenza d’istruttoria, nonché per eccesso di potere per sviamento.

Questo ultimo elemento sintomatico può ricorrere anche allorquando l’esercizio del potere si sia fondato sul richiamo di elementi che, indipendentemente dalla loro fondatezza, non facciano capo al raggio degli interessi di cui l’Amministrazione procedente sia portatrice. Del resto, anche se detto elemento sintomatico emerge, in genere, allorquando l’atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico, non di meno lo stesso vizio può ben consistere “nell’effettiva e comprovata divergenza fra l’atto e la sua funzione tipica, ovvero nell’esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso[6]. Tanto è per l’appunto accaduto nella vicenda valutata dai giudici, in ragione del fatto che i rilievi ostativi evidenziati da RFI non erano pertinenti alle competenze ed al novero degli interessi tutelati da quest’ultima società, bensì potrebbero rilevare rispetto alle diverse considerazioni di competenza comunale correlate all’esercizio del potere di vigilanza ex art. 27 del Testo Unico Edilizia.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Suggeriamo anche:

VOLUME

Il regime delle distanze in edilizia

Il regime delle distanze in edilizia” di Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen, giunto alla sua IX edizione aggiornata, rappresenta un punto di riferimento indispensabile per professionisti del settore edilizio e urbanistico. Questo manuale esplora con rigore e chiarezza i complessi rapporti normativi e giurisprudenziali in tema di distanze, of- frendo un’analisi dettagliata delle principali fonti normative, dai regolamenti locali alle disposizioni del Codice Civile, fino al recente decreto “Salva Casa” del 2024. Arricchito da una vasta selezione di sentenze aggiornate, schemi concettuali e casi pratici, il volume guida il lettore attraverso i numerosi aspetti della materia, dal rispetto delle distanze nelle costruzioni all’applicazione delle deroghe urbanistiche. Grazie a un linguaggio tecnico ma accessibile, è uno strumento prezioso per tecnici, progettisti, giuristi e amministratori, garantendo soluzioni affidabili alle problematiche più comuni e complesse. Romolo BalassoArchitetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web..Pierfrancesco ZenAvvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.

 

Romolo Balasso, Pierfrancesco Zen | Maggioli Editore 2025

CORSO DI FORMAZIONE

Il regime delle distanze in edilizia (IV Edizione)

Normativa di riferimento, casistica e ipotesi di deroga, criteri di misurazione, rapporti con la disciplina edilizia e urbanistica, vincoli e giurisprudenza rilevante

12 Mag 2026 – 15 Mag 2026  2 appuntamenti, ore 14.00 – 17.30

164.70 €

Note

[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 6 ottobre 2017, n. 4658.
[2] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 9 gennaio 2020, n. 171; TAR, Puglia, Lecce, sez. I, sent. 3 novembre 2025, n. 1451.
[3] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 6 ottobre 2017, n. 4658.
[4] TAR Sicilia, Palermo, sez. V, sent. 23 giugno 2025, n. 1369.
[5] TAR Sicilia, Catania, sez. IV, sent. 15 luglio 2021, n. 2327, che richiama TAR Toscana, sez. III, sent. 11 marzo 2020, n. 297.
[6] (Consiglio di Stato sez. V, 9/05/2025, n. 4030)

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento