Il distacco del singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato è un quesito sempre più importante, anche e soprattutto dopo i recenti (e sempre costanti) aggiornamenti della normativa in materia di contenimento energetico.
In generale, in fase di progettazione di un nuovo fabbricato o in fase di sostituzione di un impianto esistente, la normativa è incline a non consentire l’installazione di caldaie autonome, bensì favorirebbe gli impianti centralizzati poiché meno dispendiosi dal punto di vista energetico; in più, grazie ai moderni sistemi di regolazione, come ad esempio le valvole termostatiche, è più facile gestire il calore all’interno dell’abitazione e suddividere i consumi, mentre in passato spesso le due cose potevano essere maggiormente complicate.
Condominio, il distacco dall’impianto centralizzato
Ciononostante la normativa settoriale prevede che sia possibile per il singolo distaccarsi dall’impianto centralizzato con l’unico vincolo della verifica che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
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Dunque, se s’intende distaccarsi dall’impianto centralizzato, come ad esempio nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32441 depositata il 11/12/2019, è fondamentale lo studio di un termotecnico esperto del settore che misuri l’incidenza del distacco (che nel caso della sentenza era del 10%) e stabilisca l’importo che il condomino che si distacca dovrà comunque corrispondere al condominio.
Se tutte queste verifiche eseguite analiticamente portano a un’incidenza negativa minima sull’impianto di riscaldamento centralizzato, allora è possibile per il condomino che lo ritiene staccarsi dall’impianto centralizzato basandosi sulla previsione dell’articolo 1118 comma 3 del Codice Civile, senza che debba verificarsi l’assenso dell’assemblea.
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La sentenza citata, inoltre, specifica come, trattandosi di un dettame del Codice Civile, non sia possibile per il regolamento di condominio vietare il distacco da parte dei singoli condomini, poiché tale diritto non è nella disponibilità della scelta condominiale. Questo può dirsi altresì quando il regolamento condominiale (assembleare o contrattuale che sia) risalga ad un’epoca antecedente al precitato articolo 1118 comma 3 del Codice Civile.
Permane comunque l’obbligo in capo al condomino che si è staccato di sostenere la quota di spesa necessaria per la conservazione dell’impianto in modo tale da non pregiudicarne nel tempo l’utilizzo.
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