Autorizzazione paesaggistica: silenzio-assenso, procedure più snelle e più poteri ai Comuni nel nuovo ddl delega

Il testo all’esame del Senato introduce tempi certi, semplificazioni per interventi minori e il superamento dell’impasse con le Soprintendenze: cosa cambierà per professionisti e amministrazioni.

Cambierà l’autorizzazione paesaggistica: prevista la possibilità di introdurre il silenzio-assenso in caso di inerzia delle Soprintendenze e procedure super-semplificate per gli interventi minori, per i quali sarà sufficiente ottenere il solo via libera dal Comune. Queste la proposte del nuovo testo unificato del disegno di legge di delega per la revisione delle procedure di autorizzazione paesaggistica in discussione presso le commissioni riunite Ambiente e Cultura del Senato.

Il testo, predisposto dai relatori Francesca Tubetti (FdI) e Andrea Paganella (LSP-PSd’Az) tiene conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni. In sintesi si tratta di una proposta per una revisione organica che più che abolire le autorizzazioni, le razionalizza, con un duplice obiettivo: tempi certi per tutti gli interventi e procedimenti meno onerosi per piccoli interventi su immobili vincolati.

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Indice

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Donato Palombella, Maria Palombella | Maggioli Editore

La situazione attuale

Il disegno di legge si compone di tre articoli in tutto. Si tratta di una legge delega, per cui sono fissati i principi che il governo dovrà seguire nella riforma. Previsto un anno di tempo per dare attuazione alla delega tramite specifici decreti. Attualmente per gli interventi edilizi sugli immobili vincolati il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) all’art. 146 prevede l’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica con parere vincolante da parte della Soprintendenza. L’iter è il seguente:

  • l’amministrazione competente che riceve istanza di autorizzazione paesaggistica deve trasmetterla entro 40 giorni alla competente Soprintendenza;
  • sull’istanza si deve pronunciare la Regione acquisto il parere della Soprintendenza;
  • la Soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di 45 giorni;
  • dopo 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica;.
  • se invece la Soprintendenza non rilascia il parere entro 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’autorità regionale, quest’ultima provvede comunque sull’autorizzazione paesaggistica.

Di fatto con questa procedura oggi non ci sono tempi certi per ottenere una risposta e poter avviare i lavori a fronte dell’eventuale inerzia della Soprintendenza.

Soprintendenze e silenzio-assenso

Per ovviare a queste problematiche, il ddl delega il governo a provvedere al coordinamento delle disposizioni del Codice con la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, riconoscendo quindi la possibilità di rendere esplicito il principio del silenzio-assenso anche per le autorizzazioni paesaggistiche. Non si stabilisce dunque una nuova procedura ma si richiedono tempi certi alla Soprintendenza per dare una risposta, come previsto per le altre amministrazioni dello Stato.

L’art. 17-bis della legge 241/1990 stabilisce infatti che nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Coordinando le norme dei due provvedimenti viene di fatto attivato in via definitiva il principio del silenzio-assenso se la Soprintendenza non risponde entro 90 giorni, eliminando qualunque forma di incertezza e qualunque possibilità di contenzioso.

Via libera solo dai Comuni per gli interventi di lieve entità

Il secondo intervento proposto dal testo all’esame del Parlamento prevede una sorta di procedura super-semplificata per gli interventi edilizi per i quali già oggi l’autorizzazione paesaggistica può essere ottenuta tramite silenzio-assenso se la Soprintendenza non si esprime entro 20 giorni dalla richiesta. Si tratta degli interventi individuati dall’Allegato B del D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.  Nell’Allegato rientrano in particolare:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria originaria e comunque non superiori a 100 m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti;
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, con modifica di quelli preesistenti;
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici e/o microeolici
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

Secondo il testo in discussione questi interventi dovranno essere esclusi dal parere della Soprintendenza e gestiti direttamente dai Comuni, che verificheranno la conformità al piano paesaggistico.

Semplificazioni per interventi contro il rischio idrogeologico e le attività stagionali

Modificato anche l’iter per l’autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale: il parere dovrà spettare alla competente direzione generale del Ministero della cultura.
La legge delega prevede poi che il governo intervenga per individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata.

Proposto poi il rinnovo automatico dell’autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentano variazioni di alcun genere rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata.

Infine il disegno di legge delega il governo a rafforzare le funzioni dei SUAP al fine di semplificare, uniformare e attenuare gli oneri procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, anche attraverso la completa digitalizzazione delle relative procedure.

I punti chiave della delega

AspettoOggiModifica proposta
Parere SoprintendenzaVincolante per interventi ordinari; silenzio-assenso solo per interventi minori (Allegato B del D.P.R 31/2007)Silenzio-assenso esteso anche ad altri casi, coordinato secondo L. 241 /1990
Competenza su interventi minoriComune li gestisce con parere Soprintenza su richiestaComune gestisce interamente gli interventi minori
Parere su infrastruttureSoprintendenza per tutti i casiPassaggio alla direzione generale del Ministero della cultura
Interventi stagionaliRichiedono autorizzazione annualeRinnovi semplificati per interventi ripetitivi
Sportelli e digitalizzazioneSUAP agisce per titoli edilizi, non sempre paesaggisticiSUAP gestirà tutti i procedimenti in modo uniforme e digitale

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Stella Agostini | 2024

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Antonella Donati

Giornalista professionista, vanta una vasta conoscenza delle normative vigenti in ambito edilizio con una particolare attenzione alle problematiche operative per i professionisti tecnici e agli aspetti fiscali. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli che offrono approfondimenti …Continua a leggere

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