Il decreto legge Sblocca Cantieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: sono entrate in vigore oggi tutte le novità che contiene in materia di edilizia e appalti. La Legge n. 55 del 14 giugno, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 32/2019, cosiddetto Sblocca Cantieri è quindi finalmente arrivata in Gazzetta. Dopo il primo articolo di approfondimento pubblicato nei giorni scorsi, proseguiamo l’analisi delle novità introdotte nel Codice degli Appalti dal nuovo provvedimento. Scarica lo Sblocca Cantieri pubblicato in Gazzetta.
Sblocca Cantieri: le novità per gli Appalti
Riserve su aspetti progettuali
Il comma 10 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione prevede che fino al 31 dicembre 2020 possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 (verifica preventiva dell’interesse archeologico) del codice con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice.
Si ricorda che resta in vigore il comma 2 dell’articolo 205 del codice che prevede che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 (verifica preventiva della progettazione) del codice.
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Decreto Sblocca Cantieri: le novità per gli appalti e l’edilizia
La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modifiche del Decreto legge n. 32/2019 (Sblocca Cantieri), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 giugno 2019.Lo Sblocca Cantieri contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed è in vigore dal 18 giugno 2019.Nel dettaglio, il D.L. 32 si compone di 30 articoli, divisi in tre distinti capi: – norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana (Capo I); – disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea (Capo II); – disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017 (Capo III).Scopo di questo ebook è fornire un commento alla disciplina da ultimo introdotta con la conversione in legge del D.L. 32, con specifico riferimento agli affidamenti dei contratti pubblici e di infrastrutture, all’edilizia e all’assetto urbanistico e gestione del territorio. L’ebook è dunque dedicato solo al Capo I del decreto legge.Stefano BertuzziAvvocato in Roma.Gianluca CottarelliAvvocato in Roma.
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Anticipazione del 20% per tutte le tipologie di appalti
La modifica apportata dall’articolo 1, comma 20, lettera “g”, punto 3 del testo della legge di conversione al comma 18 dell’articolo 35 del codice ha esteso la corresponsione dell’anticipazione del 20% a tutti gli appalti quindi anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi compresi quelli di architettura e ingegneria.
Commissari di gara
Articolo 1, comma 1, lettera “c” del testo della legge di conversione, con attuazione limitata ai soli anni 2019 e 2020.
Per la formazione della Commissione di gara non trova applicazione l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC (articolo 78 del codice); nel periodo di sospensione della norma resta l’obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza che devono essere individuate preventivamente dalla stazione appaltante con proprie norme interne.
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Approvazione di varianti su progetti CIPE
Al comma 15 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione è previsto che per il 2019 e 2020 le varianti apportate ai progetti definitivi approvati dal CIPE, sia nella redazione dei progetti esecutivi che in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore a condizione che non superino il 50% del progetto approvato; oltre tale limite sono approvate dal CIPE.
Verifica della progettazione eseguita dagli uffici interni della stazione appaltante
L’integrazione dell’articolo 26, comma 6, lettera b) del codice operata dall’articolo 1, comma 20, punto 4, lettera “c” del testo della legge di conversione introduce la possibilità, per le stazioni appaltanti che dispongano di un sistema di controllo interno di qualità (dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 – v. Delibera ANAC n. 120 del 10/2/2016 e Linee guida ANAC n. 1/2018, Parte VII, punto 1.6, lett. “c”), di effettuare la verifica di progetti di lavori di importo compreso tra i 20 milioni di euro e la soglia di cui all’articolo 35 del codice.
Fino ad oggi tale possibilità era riservata solo ai soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020 e ai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del codice (prestatori di servizi di ingegneria e architettura).
Scadenza certificati: motivi di esclusione
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 86 del codice introdotto dall’articolo 1, comma 16, del testo della legge conversione prevede che ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura e ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisito, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.
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Il collegio consultivo tecnico e la prevenzione del contenzioso
Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto, l’articolo 1, commi da 11 a 14 del testo della legge di conversione prevede che le parti possano convenire, prima dell’avvio dell’esecuzione (e non oltre 90 giorni da tale data), di costituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza alla rapida risoluzione delle controversie di ogni natura.
Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri qualificati, scelti e approvati dalle parti di comune accordo. In caso di controversie il collegio analizza gli elementi presentati e l’eventuale accordo raggiunto sulla base della soluzione proposta dal collegio non ha natura transattiva, salva diversa volontà espressa dalle parti stesse in sede di sottoscrizione dell’Accordo.
Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione prevedono che, fino alla data del 31 dicembre 2020, i limiti di importo per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano portati da 50 a 75 milioni di euro.
Il nuovo termine per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è di 45 giorni dalla data di trasmissione del progetto fornendo anche la valutazione di congruità del costo.
Operatori economici e mercati elettronici
Il comma 17 dell’articolo 1 del testo della legge di conversione introduce i nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 36 del codice che prevedono che ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice su un campione significativo di operatori economici.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 (creazione della Banca dati centralizzata), tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione.
Spese tecniche del quadro economico
Al comma 20, punto 4 del testo della legge di conversione, vengono introdotti, all’articolo 23 del codice, i commi 11-bis e 11-ter che prevedono:
- tra le spese tecniche da inserire nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento;
- le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.
I contenuti del nuovo regolamento
Nel testo della legge di conversione vengono confermati termini e contenuti del nuovo regolamento istituito dal comma 20 dell’articolo 1, lettera “gg”, punto 4 con l’introduzione del nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del codice che prescrive, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’obbligo di emanazione.
Come già osservato, questo nuovo provvedimento attuativo del codice, non avrà il carattere sostitutivo di tutti gli atti fin qui emessi o da ancora da predisporre, confermando, pertanto, la condizione normativa che vedrà il nuovo codice affiancato da un regolamento riferito solo ad alcuni aspetti, sia pure rilevanti e da una costellazione di decreti e linee guida ANAC che dovranno essere consultati per i vari aspetti di competenza.
Gli ambiti, la cui regolazione confluirà nel nuovo regolamento, sono:
- nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- direzione dei lavori e dell’esecuzione;
- esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- collaudo e verifica di conformità;
- affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i lavori riguardanti i beni culturali.
Dalla data di conversione in legge e di entrata in vigore del provvedimento cessano di avere efficacia le linee guida ANAC relative alle materie indicate nel precedente elenco e quelle che siano in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento.
Se appare evidente quanto sia necessario semplificare l’attuale condizione che vede il d.lgs. 50/2016 affiancato da 119 provvedimenti, è altrettanto chiaro che con questi presupposti non si arriverà certamente ad un sistema normativo semplificato che, come nel passato, prevedeva un codice e un solo regolamento attuativo.
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