Agevolazioni box doccia: IVA al 4% e detrazione 50%

Bonus doccia 2025: quando si può detrarre il 50%? Ecco come ottenere l’agevolazione fiscale per la sostituzione del box doccia con IVA ridotta e detrazione, evitando errori

Detrazione sì o no quando si trasforma la vasca in doccia? E se si sostituisce il vecchio box doccia cambiando piatto e struttura?

Quando si decide di rinnovare il proprio appartamento l’intervento sul bagno è uno di quelli che vengono realizzati più di frequente e per questo anche motivo di dubbi sulla possibilità di avere il Bonus Casa. La risposta di base è negativa in quanto la semplice sostituzione dei sanitari senza altri interventi sull’impianto idraulico rientra nella manutenzione ordinaria.

Le cose cambiano, invece, se si interviene sulla doccia per migliorarne l’accessibilità. In questo caso, infatti, si rientra nell’ambito degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, che in quanto tali godono di una detrazione specifica. Agevolazione ad hoc che può essere usufruita a prescindere dalla presenza di disabili in casa, a patto che sia rispettata la normativa tecnica di settore.

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Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, profondamente rivista dopo la conversione in legge del decreto n. 39/2024.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.L’opera contiene infine 35 casi risolti e i modelli per l’Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti dell’intervento agevolato.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.  

 

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Indice

Domanda e risposta del Fisco

A far tornare di attualità la questione delle regole per la detrazione degli interventi che riguardano i sanitari è un quesito pubblicato sulla rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, Fiscooggi.

“Sono previste agevolazioni fiscali per le spese di sostituzione di box e piatto doccia nel 2025?” chiede un lettore. Un quesito al quale l’Agenzia risponde che: “La sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non agevolabile, può divenirlo qualora integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno (circolare 3/2016)”.

Tutto vero, ma non solo. Per chi dovesse decidere di fare un intervento più radicale e di realizzare un box doccia accessibile, ossia una struttura che non preveda la presenza di barriere architettoniche, ci sarebbe infatti la possibilità di usufruire della detrazione ad hoc. Anche gli interventi genericamente catalogati nell’ambito della manutenzione ordinaria diventano infatti detraibili quando sono finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e realizzati nel rispetto della normativa di settore.

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L’agevolazione dedicata

Le norme sono contenute nel comma 1 dell’art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, che regolamenta la detrazione per ristrutturazione.

In questo ambito la lettera e) stabilisce che l’agevolazione è riconosciuta, oltre che agli interventi edilizi, anche agli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”.

Non si tratta, dunque, solo di scale e ascensori, ma di una vasta gamma di interventi che possono essere realizzati per rendere le abitazioni più vivibili. Nello specifico tra questi lavori rientrano, come chiarito fin da subito (circolare 57/1989), gli interventi di:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici compresi i servizi igienici.

Di base, come si vede, si tratta di interventi che in quanto tali rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria, ma quando presentano le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, diventano detraibili in quanto categoria a sé. E dal momento che la norma non lo prescrive non è richiesto per fruire dell’agevolazione che nell’appartamento interessato ai lavori siano presenti dei soggetti disabili (circolare 17/2023).

Quando il box doccia diventa detraibile

Per quanto riguarda la doccia, dunque il D.M. 236/1989 stabilisce che per garantire l’accessibilità questa deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere a pavimento;
  • essere dotata di sedile ribaltabile;
  • prevedere l’aggiunta di una doccia a telefono.

Se i requisiti tecnici sono rispettati, dunque, il Bonus del 50% è ammesso anche se non si fanno altri interventi di tipo edilizio in casa, in quanto, appunto, si tratta di una detrazione specifica.

Per lo stesso motivo non è invece agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia che non presenti le caratteristiche tecniche prescritte.

Pagamenti e aliquota IVA

Per l’agevolazione occorre dunque che il rispetto dei requisiti del D.M. 236/1989 relativamente all’intervento effettuato sia debitamente riportato nella fattura. E a proposito di fattura, la certificazione dei requisiti comporta anche l’applicazione dell’IVA ridotta al 4%.

Come previsto infatti dal D.P.R. 633/1972 (Tabella A, Parte II, punto 41-ter), l’IVA al 4% è applicabile alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Si tratta di un’aliquota riconosciuta indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona i lavori, in quanto, come chiarito da tempo dalle Entrate “per l’applicazione della disposizione agevolativa è necessario esclusivamente che le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento”.

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Antonella Donati

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