Super CILA Superbonus: il nuovo modello

La Super CILA con la conversione in legge del decreto Semplificazioni Bis diventa realtà: ecco il nuovo modulo

*Aggiornamento del 26 agosto 2021_Con l’obiettivo di semplificare e standardizzare, è arrivato nuovo modello Super CILA Superbonus (CILAS) per comunicare l’inizio dei lavori soggetti all’agevolazione 110%.

La modulistica unica della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) applicata ai lavori del Superbonus è stata presa in esame dagli uffici della Funzione pubblica che, attraverso la standardizzazione, intendono rendere più chiara l’applicazione dell’articolo 33 del Decreto Legge 77 secondo il quale basta la CILA per il Superbonus.

Il Decreto Legge 77 detto anche Decreto Governance e Semplificazioni Bis, oltre ad interessare le asseverazioni e CILA, introduce novità sul Superbonus per quanto riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche e con l’inserimento del comma 10-bis ammette alla super agevolazione anche i titolari degli immobili accatastati come B/1, B/2 e D/4 in possesso di specifici requisiti. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni <

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI ha pubblicato il quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” che oltre a contenere istruzione tecniche, linee guida e note esplicative, presenta in anteprima il NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATA, utilizzabile per i lavori soggetti a Superbonus.

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Quando è stato introdotto il modello Super CILA Superbonus?

ANCI precisa che il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero a partire dal 5 agosto 2021.

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali circa l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), come stabilito all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021, è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021.

Ma la pubblicazione in Gazzetta è solo una formalità in quanto, a causa dell’urgenza dell’adozione della modulistica unificata, la stessa è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo avvenuta sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, quindi operativa già dal 5 agosto 2021.

Con la conversione in legge del decreto, il nuovo modulo unico Super CILA Superbonus arriverà presso le Amministrazioni.

La nuova modulistica CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

>>> Leggi anche: Nuovo modulo CILA semplificata Superbonus, pdf e regole

Il lancio della nuova modulistica trova il sostegno nelle imprese e nel mondo professionale che promuove una rapida applicazione della Super CILA che conterrà, a differenza dal modello ordinario di CILA, lo spazio per indicare gli estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, o in alternativa, l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Il comma 13-ter, all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), solo per gli interventi soggetti a Superbonus (non vale per demolizione e ricostruzione), prevede che nella CILA non si debba più attestare lo stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE.

Non perderti: Webinar Superbonus 110%, cosa sapere post semplificazioni

Impregiudicata la legittimità degli immobili

Sulla questione si è espressa l’ANCI (Associazione comuni d’Italia) che oltre a sostenere la nuova Super CILA Superbonus ha anche colto l’occasione per sottolineare che il decreto Semplificazioni lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, quindi eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.

>> A proposito della legittimità leggi qui: CILA Superbonus senza stato legittimo. Neanche per idea

L’ANCI ha pertanto ribadito che non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche, questo per consentire l’efficientamento energetico di immobili che presentino abusi senza per questo sanare in alcun modo gli immobili stessi.

Se ti occorre sapere di più o una guida operativa, consigliamo Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus.

Difatti con la nuova semplificazione non si aggiungono nuove responsabilità dei professionisti e a tal proposito, Armando Zambrano a nome dell’Ordine degli ingegneri, si dice favorevole alla semplificazione prevista dall’articolo 33: ”stiamo facendo molti e non vedo particolare preoccupazione da parte dei professionisti. La norma per noi è chiara, soprattutto in relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle difformità urbanistiche dell’edificio. Non c’è nessun rischio per il professionista, perché non è richiesto che dichiari nulla su questo punto”.

Pertanto il tecnico professionista andrà ad attestare la conformità dell’intervento che si va a realizzare, non dello stato dell’immobile, così come per la Cila e quei lavori incentivati con altri bonus fiscali, tra cui il bonus facciate.

>> Scarica il NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATA – CILAS <<

>> Scarica l’ALLEGATO ALTRI SOGGETTI – CILAS <<

Leggi anche: Lavori soggetti al Bonus Facciate, l’IVA è detraibile al 90%?

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Foto: iStock.com/ridvan_celika

Redazione Tecnica

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