Aggiornamento del 31 marzo 2021_Nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che comunica un’ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni al 15 aprile 2021.
Lo scorso febbraio era stata comunicare la proroga al 31 marzo 2021, slittata al 15 aprile 2021, per le comunicazioni delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito è l’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento prot. n. 2021/51374 del 22 febbraio 2021.
La proroga è valida per le spese sostenute nel 2020 e le comunicazioni potranno essere inviate fino al 15 aprile 2021. Si tratta della terza proroga concessa fino ad ora.
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La richiesta degli operatori ascoltata
Va ricordato che la procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile a partire dal 15 ottobre 2020, pertanto la finestra temporale utile entro la quale effettuare la comunicazione delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute nell’anno 2020 andava dal 15 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.
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Un periodo ritenuto stretto dagli operatori, dai consulenti e dalle relative associazioni di categoria. In questo modo è possibile avere più tempo a disposizione per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate.
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Proroga al 15 aprile 2021 sconto o cessione: le due opzioni
Nel testo del provvedimento viene ripercorso quanto previsto dal Decreto Rilancio secondo il quale ai fini del superbonus e di altre detrazioni spettanti per diversi interventi edilizi, il beneficiario può optare, anziché utilizzare direttamente la detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, comprese banche e altri intermediari finanziari.
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Le istruzioni per optare su sconto o cessione del credito le abbiamo dettagliate in questo articolo. Ricordiamo che è possibile scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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