Cessione del credito o sconto in fattura anche per lavori iniziati nel 2019

Intervento iniziato nel 2019, quindi prima del DL Rilancio, ma pagato nel 2020 e 2021, si può optare per cessione o sconto?

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Come sappiamo, per il 2020 e il 2021 è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura non solo in caso di Superbonus (per cui si avrà questa opportunità anche nel 2022) ma anche per tutti gli interventi che danno diritto al Bonus Facciate, al Sismabonus, all’Ecobonus o al Bonus Ristrutturazioni.

Ma cosa succede se l’intervento in questione è iniziato nel 2019, quindi prima che il Decreto Rilancio (DL 34/2020) introducesse la possibilità di optare per cessione del credito e sconto in fattura? A quanto pare, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese oggetto dell’agevolazione, occorre fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento, “indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”. Quindi, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, anche se riferite a un intervento iniziato nel 2019, si può optare per cessione o sconto.

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Cessione o sconto per lavori del 2019, il caso in esame

Il settimanale L’Esperto Risponde del Sole24Ore riporta il seguente quesito, a cui risponde il commercialista Francesco Paolo Fabbri: “Le spese per gli interventi previsti all’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, sostenute nel 2020 ma relative a lavori iniziati nel 2019, sono cedibili in base a quanto disposto dall’articolo 121 del Dl Rilancio 34/2020, convertito in legge 77/2020?”

Si legge nella risposta che il DL Rilancio introduce la possibilità di optare per la cessione della detrazione (sotto forma di credito di imposta) o per lo sconto sul corrispettivo dovuto “per i lavori effettuati negli anni 2020 e 2021” e quindi si potrebbe ritenere che le spese relative a un intervento iniziato nel 2019 non possano accedere a questa opzione.

Tuttavia, la circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate (paragrafo 3 – “Detrazione spettante”, pagina 32) specifica come, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese oggetto dell’agevolazione, occorra fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, “indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”.

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Per maggior chiarezza, l’Agenzia delle Entrate riporta anche l’esempio di un intervento ammissibile iniziato proprio nel 2019, con pagamenti effettuati nel corso dei tre anni (2019, 2020 e 2021), affermando che “relativamente alle spese sostenute, è consentita la fruizione dell’agevolazione in esame solo con riferimento alle spese effettuate nel 2020 e 2021”.

Quindi, conclude l’autore della risposta, “risulta possibile cedere, ex articolo 121 Dl 34/2020, le spese per interventi di cui all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, sostenute nel 2020 ma relative ad interventi iniziati nel 2019”.

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immagine: iStock/MicroStockHub

Redazione Tecnica

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