Superbonus 110% professionisti tecnici: perché sono così importanti le asseverazioni?

I professionisti tecnici sono chiamati ad assolvere un ruolo cruciale in termini di responsabilità asseverazioni. Ecco i dettagli

Simona Conte 04/08/20
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Citando l’ormai celebre art.119 del Decreto Rilancio n.34/2020, che regolamenta il Superbonus 110%, al primo comma si leggono le opere di efficientamento energetico soggette ad agevolazione fiscale, ovvero:

  • lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’immobile con un tetto di spesa di 60 mila euro;
  • interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con determinate caratteristiche stabilite dal decreto, nel limite di spesa di 30 mila euro, sulle parti comuni degli edifici;
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici o con impianti di microgenerazione, anche in questo caso con un tetto di spesa di 30 mila euro, su edifici unifamiliari.

Inoltre il superbonus 110% incentiva la messa in sicurezza sismica degli edifici se gli interventi vengono realizzati nel periodo compreso tra il 1° luglio del 2020 e il 31 dicembre 2021.

Va sottolineato che esiste una gerarchia tra gli interventi, difatti ci sono interventi principali trainanti, che consentono ulteriori interventi secondari trainati (fotovoltaico, accumulo, colonnine di ricarica…) incentivabili solo se associati ad almeno uno degli interventi principali.

Dopo aver fatto un breve excursus sul bonus, focalizziamo l’attenzione su superbonus 110% professionisti tecnici e asseverazioni. Ovvero: quali sono le responsabilità del tecnico professionista legate alle asseverazioni? Quali sono le sanzioni previste in caso di asseverazioni infedeli?  Perché importanti le asseverazioni?

Proviamo a chiarire i dubbi.

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Superbonus 110% professionisti tecnici: responsabilità asseverazioni

I professionisti tecnici sono chiamati ad assolvere un ruolo cruciale in termini di responsabilità asseverazioni.

Con i decreti Mise (ndr – Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni scaricabili a fondo articolo) viene stabilito che i tecnici professionisti che possono rilasciare le asseverazioni sui requisiti tecnici circa gli interventi di risparmio energetico agevolati e la corrispondente congruità delle spese sostenute sono quelli abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali. Parliamo di architetti e ingegneri e geometri (con limitazioni).

I decreti attuativi Superbonus sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020:

DECRETO 6 agosto 2020 – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus
DECRETO 6 agosto 2020  – Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus

Sono invece esclusi i certificatori energetici che pur rilasciando l’APE, non possono compilare le asseverazioni perché non iscritti in appositi ordini o collegi professionali e non abilitati alla progettazione di edifici e impianti.

L’APE è un documento prezioso per poter usufruire del superbonus 110%, perchè l’attestato (prodotto prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati) serve a dimostrare il miglioramento della prestazione energetica ottenuto a seguito dei lavori incentivati (non meno di due classi energetiche o raggiungimento classe più alta).

L’APE, infatti, deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. I professionisti che possono rilasciare gli attestati sono gli ingegneri e gli architetti, a cui si aggiungono molti altri tecnici – tra cui geometri e periti – che possono essere abilitati a seguito di specifici corsi di formazione.

Per quanto riguarda le asseverazioni degli interventi antisismici: la norma indica i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del ministro delle Infrastrutture 58/2017, che fa riferimento ad architetti e ingegneri.

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L’importanza delle asseverazioni

Le asseverazioni sono necessarie sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione al 110%, sia per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o lo sconto in fattura (articolo 121 del Dl 34/2020). Le asseverazione possono interessare gli interventi conclusi o lo stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione.

Le asseverazioni vengono redatte dai tecnici abilitati sui modelli conformi per poi essere trasmesse all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso un nuovo portale informatico, dopo averle sottoscritte, timbrate e digitalizzate. Va precisato che eventuali comunicazioni da parte dell’Enea saranno spedite all’indirizzo Pec del professionista (e non del condominio o del privato) con pieno valore legale.

Circa la regolarità delle dichiarazioni se ne parla al comma 14 dell’articolo 119 del DL Rilancio che descrive le conseguenze delle asseverazioni infedeli.

In tali casi si ha la decadenza dell’agevolazione e per chi rilascia le attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Senza dimenticare l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I tecnici dovranno stipulare una polizza assicurativa non inferiore a 500 mila euro, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse. Questo per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’organo preposto al controllo sull’osservanza.

Scarica il DM Asseverazioni Bonus 110% firmato il 3 agosto 2020

Modello di asseverazione stato di avanzamento lavori

Modello di asseverazione stato finale lavori

Scarica il DM Requisiti Tecnici Bonus 110%

Superbonus 110% – software in cloud

Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

Simona Conte

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