Permesso di costruire, rilascio cartaceo, silenzio-assenso: come funziona?

E quando l’abuso edilizio ha carattere di illecito permanente? Una recinzione in pali di legno e rete metallica richiede un titolo edilizio? E ancora, resta agibile un albergo che supera il limite di capacità ricettiva? Ecco la nostra rassegna di sentenze!

Mario Petrulli 28/05/19
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Ecco le sentenze pubblicate la scorsa settimana, gli argomenti trattati sono: permesso di costruire e rilascio in forma cartacea, quando vale il silenzio-assenso? E nel caso di vincoli archeologico e aeroportuale invece, come funziona? Quando l’abuso edilizio ha carattere di illecito permanente? Una recinzione in pali di legno e rete metallica richiede un titolo edilizio? Resta agibile un albergo che supera il limite di capacità ricettiva? Le risposte, tutte di seguito.

Permesso di costruire, l’ufficio tecnico deve rilasciare il cartaceo in forza del silenzio-assenso?

TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 20 maggio 2019 n. 725
Se richiesto, l’ufficio tecnico deve rilasciare in formato cartaceo il permesso di costruire già esistente in forza del silenzio-assenso.

Rimane nella disponibilità del privato l’opzione per il rilascio di un provvedimento espresso come regola generale, laddove sia stata prevista, come regola speciale, ma deve ritenersi a ratione solo in via alternativa, la formazione di un silenzio-assenso, in quanto anche gli strumenti autorizzativi diversi o minori (c.d. S.C.I.A. e C.I.L.A.) sono consentiti solo nei casi speciali espressamente contemplati e fanno comunque salva la possibilità di scelta della richiesta da parte dell’interessato per il rilascio di un provvedimento espresso.

Difatti, la validità dell’auto-qualificazione compiuta e la completezza o meno della documentazione, utili a formare il titolo edilizio tacito, costituisce, anche a seconda della complessità dell’intervento costruttivo a realizzarsi, una questione talvolta opinabile, in relazione alla quale il soggetto istante del provvedimento autorizzatorio edilizio ben può conservare l’interesse a optare per il rilascio di un titolo edilizio espresso da parte dei competenti uffici comunali, onde evitare di esporsi al successivo esercizio del potere di autotutela, con lesione della propria sfera economico-patrimoniale.

Permesso di costruire, vale il silenzio/assenso in presenza di vincoli archeologico e aeroportuale?

TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 24 maggio 2019 n. 361
Escluso il silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire in presenza di vincolo archeologico e aeroportuale.

L’art. 20 comma 8 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) esclude l’operatività dell’istituto del silenzio-assenso sull’istanza del rilascio del permesso di costruire nei casi “in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali”. Conseguentemente, non è possibile la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso nel caso di presenza del vincolo archeologico e di quello aeroportuale.

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Abuso edilizio, quando ha natura di illecito permanente?

TAR Friuli Venezia Giulia, sent. 20 maggio 2019 n. 214
L’abuso edilizio ha carattere di illecito permanente e l’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittima l’edificazione sine titulo sin dall’origine illegittima; pertanto, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’opera abusiva.

Secondo la giurisprudenza (cfr., ad es.: Consiglio di Stato, VI, 21-3-2019, n. 1892; TAR Campania – Napoli, III, 6-3-2017, n. 1303), l’abuso edilizio, rivestendo i caratteri dell’illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme tese al governo del territorio sino al momento in cui non viene ripristinata la situazione preesistente e l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fondi su di una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è stato compiuto.

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Dunque, la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo. Pertanto, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’opera abusiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 05/09/2018 , n. 5204).

Inoltre, gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (Consiglio di Stato, ad. plen., 17/10/2017, n. 9).

Recinzione in pali di legno e rete metallica: serve il titolo edilizio?

TAR Toscana, sez. III, sent. 21 maggio 2019 n. 757
La recinzione in pali di legno e rete metallica non è idonea a concretare un reale impatto sul territorio e non richiede un titolo edilizio.

La recinzione è attività che viene permessa ex art. 841 c.c. per precludere a terzi l’ingresso nella proprietà privata ed ha rilievo edilizio solo quando fatta con materiale che le diano un ancoramento al terreno.

La recinzione in pali di legno e rete metallica non è idonea a concretare un reale impatto sul territorio, assumendo in realtà le caratteristiche proprie di un modesto intervento volto a tutelare la proprietà privata e, quindi, costituente esercizio di un’attività del tutto libera. Tale aspetto rileva anche in relazione al vincolo ambientale esistente, laddove l’opera realizzata non integra gli estremi di un intervento edilizio, in quanto l’esistenza del vincolo, pur comportando l’applicazione di una specifica normativa di protezione, non modifica la disciplina dei titoli edilizi (TAR Toscana, 1703/2015, 391/2012).

Agibilità di un albergo: scatta la revoca se gli ospiti superano la capacità consentita?

TAR Veneto, sez. II, sent. 20 maggio 2019 n. 624
L’agibilità di un albergo non può essere revocata per il superamento del limite della capacità ricettiva.

L’agibilità e l’autorizzazione sanitaria fanno riferimento a caratteristiche oggettive dell’immobile e le ricorrenti comprovano di possedere tutti i requisiti per l’agibilità, di carattere igienico sanitario e relativi alla normativa antincendio; l’ospitalità di un numero di ospiti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, ove fosse astrattamente contestabile, non comporterebbe in ogni caso la chiusura della struttura, essendo soggetta solamente a sanzione amministrativa pecuniaria.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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