Sotto il primo profilo è indicativo il materiale da costruzione (ferro, muratura, ecc.) e le modalità di ancoraggio al terreno, mentre per quanto riguarda l’elemento soggettivo esso deve essere costituito dalla finalità di realizzare un’opera di protezione non precaria ma permanente, in quanto destinata a sopperire ad esigenze non sottoposte a limiti temporali.
>> Vorresti ricevere approfondimenti come questo? Clicca qui, è gratis
I muri di contenimento, non avendo la finalità di delimitare o circoscrivere un immobile non sono da ricomprendere all’interno di questa categoria (Cass. pen., sez. III, sent. n. 6906 del 12/6-14/7/1997). Alcuni interpreti assimilano i muri di contenimento all’interno della categoria delle opere di restauro e risanamento conservativo (in tal senso v. Cass. pen., sez. III, sent. n. 4392 dell’8/4-12/5/1997). Occorrerà invece un permesso di costruire qualora il muro non abbia la funzione tipica di protezione e delimitazione ed ecceda in modo evidente dalle dimensioni collegabili a tale destinazione (in tal senso, con riferimento alla costruzione di un muro lungo m 7, largo m 2 ed alto m 4, destinato a base di un frantoio per la lavorazione della sabbia, Cass. pen., sez. III, sent. n. 10709 del 24/10-25/11/1997, Mirabile).
Vediamo nel dettaglio procedimento, sanzioni e vincoli da rispettare per queste opere al fine di non commettere abusi edilizi. Il presente articolo è estratto dal volume Gli abusi edilizi di Emanuele Montini, edito da Maggioli Editore.
Potrebbe interessarti dello stesso autore: Per chiudere i balconi occorrono i permessi?
Procedimento
La giurisprudenza amministrativa ha in passato confermato l’orientamento secondo cui, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della DIA (poi SCIA) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia. L’intervento edilizio si configura invece come nuova costruzione, soggetto al permesso di costruire, qualora abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (cfr. Cons. di Stato 4 gennaio 2016, n. 10; v. anche Cons. di Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3408).
Al di fuori di tali ipotesi, per effetto delle modifiche apportate al testo unico dell’edilizia da parte del d.lgs. SCIA 2 che ha introdotto la CILA come categoria residuale per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera di cui all’articolo 6, al permesso di costruire di cui all’art. 10 e alla SCIA di cui all’art. 22, la realizzazione di muri di cinta di modeste dimensioni nel corpo e nell’altezza è ora generalmente assoggettabile al regime della CILA.
Quando, invece, la recinzione non abbia le caratteristiche oggettive o soggettive della permanenza ma rappresenti un’opera precaria o non edilizia, come ad esempio le transenne di manifestazioni episodiche, in questo caso non è previsto alcun procedimento abilitativo, essendo opera di libera realizzazione.
La recinzione in legno o in rete metallica, nel silenzio della normativa urbanistica locale e regionale, non richiede alcun atto abilitativo edilizio se realizzata senza cordolo in cemento (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 26/1/2007, n. 82; Cons. di Stato, sez. V, 26/10/1998, n. 1537). Nel caso in cui tali opere ricadano in area vincolata, la realizzazione dell’intervento è, comunque, condizionata dal rilascio del relativo nulla osta.
Non perderti: Abuso su suolo pubblico: la demolizione è l’unica sanzione possibile
Sanzioni e sanabilità
La realizzazione di tali opere non precarie senza aver inoltrato la regolare comunicazione di inizio lavori comporta il pagamento della sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Leggi anche: Immobili condonati: documentazione da richiedere o fornire in caso di compravendita
Vincoli
In caso di interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) non occorre alcuna autorizzazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/3/2017.
In caso invece di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) sarà sufficiente ottenere l’autorizzazione semplificata.
Hai già visitato la sezione Risorse Gratuite di Ediltecnico?
Qui trovi ebook e corsi online utili per la professione
Per saperne di più, continua a leggere dal volume
Foto:iStock.com/Aliaksandr Yarmashchuk
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento