Aggiornamento del 25 febbraio 2022: Il visto di conformità, quando è necessario, è sempre detraibile, anche se la spesa è stata sostenuta nel 2021. Lo ha chiarito il decreto Milleproroghe definitivamente convertito in legge il 24 febbraio scorso.
In particolare sono detraibili anche le spese per il visto eventualmente sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, che ha esteso l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese a tutti i bonus edilizi, tranne i casi di edilizia libera e interventi complessivi di ammontare entro i 10.000 euro.
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14 febbraio 2022: Visto obbligatorio per il Superbonus non solo per la cessione del credito ma anche per chi decide di utilizzare la maxi detrazione per ridurre l’IRPEF in dichiarazione dei redditi. È una delle novità delle norme antifrode che hanno esteso i controlli a tutto raggio sul 110%.
Nessuna complicazione invece per chi decide di far da sé e utilizzare la dichiarazione precompilata, anche anche quando la dichiarazione viene modificata. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate in una serie di FAQ pubblicate sul sito. Ecco tutte le indicazioni ufficiali.
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Visto sì, Visto no
Per prima cosa vale la pena di ricordare che il Visto di conformità specifico sulla documentazione che dà diritto ad ottenere la detrazione nella dichiarazione dei redditi è necessario solo per il Superbonus.
Per tutti gli altri bonus non serve un visto ad hoc, ma basta quello “ordinario” che applica il CAF o il commercialista quando si presenta il 730 o il modello Redditi.
Quindi quando si usano nella dichiarazione gli altri bonus, compreso il Bonus facciate, il Visto non serve.
Leggi anche: Check list visto di conformità: i documenti per ottenere il Superbonus
Visto Superbonus detraibile solo se fatturato a parte
Con la legge di Bilancio è stata introdotta la possibilità di detrarre anche i costi di questo Visto specifico da utilizzare per la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Occhio, però, che per poter essere detraibile deve essere fatturato a parte rispetto al Visto “ordinario” per la dichiarazione.
Come chiarito infatti dalle Entrate “qualora l’apposizione del Visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del Visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.”
Quindi per poter detrarre la spesa è necessario che ci sia una fattura ad hoc. Resta fermo che il costo delle parcelle professionali non gode di un tetto di spesa a sé ma rientra nei limiti previsti per le diverse detrazioni.
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Niente Visto per il fai da te anche se si modifica la dichiarazione
Ma, come detto, può evitare la spesa del Visto chi decide di presentare la dichiarazione in modalità “fai da te”, ossia utilizzando il modello precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In questo caso il Visto non serve anche se la dichiarazione viene modificata, cosa peraltro indispensabile perché per il primo anno di utilizzo nella dichiarazione delle detrazioni per i lavori sulla casa i dati non vengono inseriti automaticamente dalle Entrate ma compaiono solo nelle annotazioni.
Comunque, come detto, anche se si deve modificare la dichiarazione, anche per altri dati, si può fare a meno del Visto. Infatti, ha precisato l’Agenzia, “L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità”.
Non perderti: Asseverazioni e visto di conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi: la guida
Quando serve il Visto
Ecco una tabella di riepilogo delle condizioni di applicazione del Visto.
Tranne il Bonus facciate sempre esclusi da asseverazione e Visto gli interventi fino ai 10.000 euro compresa IVA ed eventuali parcelle professionali
Tipologia intervento | Cessione del credito | Uso in dichiarazione | ||
Edilizia libera detrazione 50% | NO | NO | ||
Interventi entro i 10.000 euro | NO | NO | ||
Ecobonus oltre 10.000 euro | SI | NO | ||
Barriere architettoniche 75% fuori da edilizia libera | SI | NO | ||
Bonus facciate | SI | NO | ||
Superbonus | SI | NO se si invia la dichiarazione precompilata | SI se si passa dal CAF |
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Questo manuale tecnico dedicato all’Ecobonus e al Sismabonus per gli aspetti tecnici e professionali è uno strumento pratico e flessibile, adattabile ai continui mutamenti causati dalla normativa. L’opera offre al lettore una traccia chiara e gestibile ai vari livelli di controllo, durante tutto il processo della commessa che va dalla presa in consegna dell’incarico sino alla sua realizzazione ed alla conformità finale di quanto realizzato, nonché in ordine alla documentazione da conservare in futuro, per eventuali controlli da parte delle autorità preposte. Tutto questo processo passa da un’attenta e sistematica preparazione documentale, che facilita la ricognizione degli interventi, ne definisce la fattibilità e, in ultimo, conserva traccia di quanto eseguito. Nelle varie sezioni del manuale sono trattati tutti gli aspetti tecnici e progettuali utili per sapere come muoversi nel campo documentale e nel campo pratico, nonché in fase di preparazione delle pratiche amministrative, in cantiere ed infine nella redazione delle certificazioni ed asseverazioni, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita dagli autori, con vari casi risolti in modo puntuale, relativi agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica degli edifici in ottica Superbonus. Al manuale è associata una ricca sezione online completa di decine di documenti utili di carattere operativo come, per esempio, i fascicoli tecnici, i capitolati, i computi metrici, i SAL e le asseverazioni. Fortunato D’Amico Laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Ha lavorato nella ricerca e nella comunicazione tecnico scientifica relativa ai progetti di architettura, design, paesaggio. Ha insegnato nei corsi di architettura e design del Politecnico di Torino e di Milano. Promotore dell’AGENDA 2030 e La Carta di Ginevra delle Nazioni Unite sull’Abitare Sostenibile. Massimo Facchinetti Dopo la laurea al Politecnico di Milano in disegno industriale, prosegue l’attività accademica come professore universitario a contratto presso diversi atenei, tra cui quelli di Firenze, Brescia, Milano, insegnando nei corsi di architettura e design. Ha lavorato nello sviluppo di molti progetti in Venezuela, Tunisia Senegal, Libia, Oman, ed Emirati Arabi, Mongolia.
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