Viabilità rurale: la competenza è degli Ingegneri non degli Architetti

È possibile riconoscere una competenza progettuale degli architetti in materia di viabilità rurale? È questa la domanda pervenuta alla Redazione della rivista L’Ufficio Tecnico, mensile di tecnica edilizia, urbanistica e ambiente di Maggioli Editore, per la quale curo la rubrica dei quesiti risolti.

La risposta al quesito posto dal lettore è negativa. A confermarlo è il Consiglio di Stato con il recente parere n. 753 del 2015. Esaminiamo in dettaglio la questione che, come tutte quelle attinenti alla sfera delle competenze professionali dei professionisti tecnici è sempre molto delicata.

Secondo quanto previsto dall’art. 51 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, «Sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo».

Qual è la conseguenza  di tutto ciò? Anche la c.d. viabilità rurale, come tutte le opere viarie in genere, è esclusa dalla competenza progettuale degli architetti per rientrare in quella degli ingegneri.

La ratio della norma non consiste nella necessità di garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico o funzionale, ma unicamente nell’assicurare l’incolumità delle persone, sicché il professionista, che deve intervenire in un progetto, deve assumersi la responsabilità della verifica di tutti i calcoli necessari e di tutte le soluzioni tecniche sotto il profilo della tutela dell’incolumità pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, 10 marzo 1997, n. 248).

La progettazione di opere di viabilità, anche se attinenti alla viabilità rurale, rientra nella competenza degli ingegneri, non solo in forza degli artt. 51 e 54 r.d. n. 2537 del 1925, ma anche perché tali opere non rientrano nel concetto di edilizia civile (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92).

Del resto, se si considera che anche una strada rurale può comportare complessi calcoli connessi ai problemi di possibili dissesti idrogeologici oppure alla resistenza del fondo stradale al traffico di mezzi pesanti, come le macchine agricole, o ancora la necessità di superare talune più gravi asperità del terreno, si vede come solo le conoscenze tecnico-scientifiche proprie della professione di ingegnere garantiscano una corretta e responsabile progettazione delle strade rurali.

Nell’ambito della progettazione viaria in generale, la competenza dell’architetto è ammessa solo nel caso che detto professionista firmi un progetto relativo alla viabilità strettamente servente un’opera di edilizia civile, tale perciò, da potersi considerare accessoria a quest’ultima (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1550).

Antonella Mafrica

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