Se siamo in un unione civile, il convivente del proprietario dell’immobile è tra i familiari che possono usufruire delle detrazione 50% delle spese per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio.
Tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, è compreso anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale.
Unioni civili e ristrutturazioni: la normativa
L’Agenzia delle Entrate, già un anno fa, a questo proposito aveva pubblicato questa Circolare, poi ha ribadito il concetto in questi giorni, su Fiscooggi.it.
La legge 76/2016, a tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La legge sulle unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.
Tra gli altri familiari che, intestandosi e pagando la fattura, possono usufruire della detrazione per il lavoro di ristrutturazione rientrano il coniuge dell’intestatario della casa stessa, i suoi parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Potrebbe interessarti anche
Unioni civili e convivenze di fatto in condominio: come funzionano?
Il comma 21 della legge dispone l’applicabilità di numerose norme del codice civile sulle successioni, fra cui l’art. 540 che riserva come quota legittima a favore del coniuge superstite (a parte la metà del patrimonio) “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare” (alla locuzione “coniuge” deve intendersi sostituita “parte dell’unione civile”: comma 20). Per comune acquisizione, questo dell’abitatore è un diritto reale di godimento (art. 1022 cod. civ.), che viene equiparato all’usufrutto con applicazione delle relative norme in quanto compatibili (art. 1026 cod. civ.).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento