Il Tar Lazio sentenzia che gli ordini professionali possono scegliere di non pubblicare i dati su compensi e spese di viaggio dei loro organi di vertice, quindi di non applicare le indicazioni Anac (determinazione 241 del 2017) in materia di trasparenza, motivando la loro decisione e esponendosi così al rischio di possibili sanzioni.
Trasparenza: Ordini esclusi ma..
La determinazione dell’Anac 241/2017 analizza gli obblighi in materia di trasparenza per chi ricopre incarichi pubblici ed è applicabile anche agli ordini professionali che quindi per incarichi di amministrazione, di direzione o di governo vanno pubblicati i compensi di qualsiasi tipo, percepiti a carico della finanza pubblica, le spese di viaggio e di missione.
Contro questa interpretazione, il presidente del Consiglio nazionale forense ha presentato ricorso, chiedendo lo stralcio di quella porzione della linea guida per gli Ordini: gli obblighi si applicano solo ai titolari di incarichi politici di Stato, Regioni ed enti locali.
Quella a cui fa riferimento il Tar è la sentenza 1734/2018, in cui nella quale i giudici amministrativi hanno analizzato il ricorso presentato dal presidente del Consiglio nazionale forense sull’estensione degli adempimenti previsti dalla legge Severino (in particolare dal Dlgs 33/2013): gli Ordini professionali vengono lasciti liberi sulla trasaparenza. L’Anac ha spiegato che le linee guida in questione non hanno carattere vincolante e che, quindi, sono prive di qualsiasi contenuto lesivo. Il Tar dà ragione all’Autorità. I giudici sostengono però che, se vogliono, gli ordini possono discostarsi dalle linee guida ma devono fornire una puntuale motivazione.
Dall’Anac, come detto, non c’è un obbligo. In futuro, però, l’Autorità potrà sanzionare gli Ordini che non pubblicano i dati. Si può proprio dire che, in questo caso, gli Ordini stanno “come d’autunno sugli alberi le foglie”.
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