Concluso l’iter degli emendamenti parlamentari, il D.L. 69/2024, denominato Salva-Casa, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27/07/2024 nel suo testo definitivo.
Il decreto, modificando alcuni articoli del Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.) D.P.R. 380/2001, introduce la possibilità di regolarizzare, entro nuovi limiti percentuali, una serie di lievi difformità dei fabbricati esistenti rispetto al titolo abilitativo presentato in Comune, senza tuttavia condonare abusi edilizi più gravi. È possibile classificare l’azione di questo decreto legge come una sorta di “nuovo collaudo” per mettere in regola pareti, finestre, balconi, aperture e quant’altro possa essere stato eseguito con lievi difformità senza pregiudicare le norme edilizie-urbanistiche e l’agibilità del fabbricato.
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Il Decreto Salva Casa
Quest’opera è uno strumento essenziale per professionisti tecnici e operatori della pubblica amministrazione, curato dall’esperto Mario Di Nicola. Il manuale analizzale recenti normative, offrendo una panoramica completa delle disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica introdotte dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 di conversione del c.d. Decreto Salva Casa (d.l. n. 69/2024).Con un’organizzazione logica e funzionale, il volume affronta tematiche cruciali della sanatoria edilizia: dalla regolarizzazione delle difformità alla conformità edilizia necessaria per contratti, vendite e accesso agli incentivi.Dettaglia le procedure amministrative, evidenziando ruoli e responsabilità dei vari attori coinvolti e offrendo indicazioni operative chiare e sequenziali.Pensato per facilitare la consultazione, il manuale utilizza parole chiave e formattazioni che stimolano la memoria visiva, fornendo anche un prezioso formulario per le richieste e i provvedimenti di rilascio o diniego.Una guida indispensabile per garantire l’osservanza delle norme tecniche di sicurezza, igiene ed efficienza energetica, rivolta a tecnici, progettisti e operatori della pubblica amministrazione.Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia. Per Maggioli Editore ha pubblicato oltre 70 volumi, tra nuove edizioni ed edizioni di aggiornamento.
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Le responsabilità del tecnico
Rispetto alla versione iniziale del 30 maggio 2024 sono stati modificati alcuni punti che hanno tenuto conto dei suggerimenti delle categorie tecniche e degli ordini professionali. Risulta tuttavia confermata la grande responsabilità ricadente sul tecnico asseveratore. In particolare, riguardo le asseverazioni che trattano le difformità edilizie in campo sismico è prevista una approfondita valutazione da parte del tecnico che deve avere anche competenze da strutturista esperto di verifica e calcolo sismico.
L’art. 34-bis comma 3 bis così aggiornato all’interno del T.U.E. prevede infatti che «per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento […]».
La novità sostanziale rispetto alla prima versione di entrata in vigore è il riferimento più restrittivo alle norme tecniche valide al momento dell’esecuzione delle difformità edilizie che devono essere asseverate, e non alle attuali e più esigenti NTC2018 come in precedenza proposto. Questo significa, ad esempio, che se le difformità sono state eseguite ante 2008 il tecnico potrebbe trovarsi ad eseguire calcoli di verifica ancora alle tensioni ammissibili, e comunque con criteri sismici differenti dagli attuali. Si aprono tuttavia alcuni interrogativi: se le norme tecniche dell’epoca non prevedevano criteri antisismici, o comunque erano riferite a mappe sismiche dell’epoca in cui esistevano zone ancora classificate “non sismiche”, come dovrà comportarsi il tecnico, magari di fronte ad una struttura che ha subito un degrado materico nel tempo? La struttura oggetto di asseverazione probabilmente viene verificata alle precedenti norme tecniche, ma allo stato attuale è doveroso chiedersi quale sia la sua sicurezza statica e sismica. Il dubbio probabilmente non riguarderà tanto l’asseverazione degli interventi puntuali o di scarsa rilevanza sismica, bensì quelli conseguenti ad ampliamenti volumetrici, per fare un esempio, che seppur modesti possono comunque aver alterato la risposta dinamica dell’edificio.
La definizione di zone a “bassa sismicità”
Un ulteriore quesito riguarda la definizione di zone a “bassa sismicità”. Rimanendo escluse da questo concetto le zone 1 e 2 la cui connotazione di alto e medio rischio sismico è evidente, al contrario ricade sicuramente la zona 4 a basso rischio.
Invece cosa si può dire riguardo la zona 3? Può ricadere nell’obbligo di asseverazione di cui all’art. 34-bis comma 3 bis? Non essendo presente una definizione univoca, soprattutto a seguito delle differenziazioni delle mappe sismiche regionali, si può far riferimento a quanto espresso dall’art. 94-bis comma 2 del T.U.E. in cui si parla delle zone 3 e 4 come quelle a bassa sismicità.
L’asseverazione delle lievi difformità edilizie ricadenti nelle zone di media e alta sismicità (zone 1 e 2) dovrà essere «[…] fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 -bis , comma 2, corredata della documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis».
L’apertura in un solaio per il passaggio di una scala interna, l’apertura o ampliamento di una finestra su una parete portante in muratura, il rifacimento parziale dell’orditura di un solaio o della copertura, un piccolo ampliamento volumetrico, solo per fare alcuni esempi di interventi difformi non denunciati in passato, dovranno essere valutate se rispondenti ai requisiti di sicurezza sismica ai sensi di quanto previsto dalla normativa tecnica antisismica vigente all’epoca. Ciò implicherà tutta la documentazione necessaria come deposito semplificato delle opere prive di rilevanza oppure come deposito completo per opere ai sensi del par. 8.4 delle NTC2018 e delle normative regionali (interventi privi di rilevanza, interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico), comprensive della documentazione tecnico-descrittiva ai sensi degli art. 93-94 del T.U.E.: piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e di calcolo.
Il testo definitivo del Salva-Casa richiede pertanto verifiche antisismiche meno onerose riferendosi alle norme tecniche vigenti all’epoca degli interventi oggetto di asseverazione, tuttavia esse rappresentano un approfondimento tecnico di un certo rilievo e complessità che impegna il tecnico a valutare l’influenza che queste difformità hanno sulla sicurezza sismica del fabbricato. Alcuni dubbi rimangono sul confine di estensione delle verifiche, perché per logica e buon senso sarebbe opportuno estenderle anche a zone a bassa sismicità o comunque attualizzate allo stato di manutenzione dell’immobile, soprattutto per difformità che influiscono sulla risposta dinamica dell’intero scheletro strutturale.
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