Negli anni ha assunto un ruolo sempre più importante nell’ambito dei titoli edilizi la c.d. SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui ci siamo occupati alcuni giorni fa nel post Testo Unico Edilizia, ecco le cinque fasi della SCIA. In particolare, la SCIA ha in parte soppiantato la DIA (Denuncia Inizio Attività) che rimane vigente per le fattispecie definite, nella prassi, come Super DIA, di cui ci occuperemo in questo post con l’aiuto di Michele Miguidi, autore, insieme a Eugenio Lequaglie, del volume Guida Essenziale al Testo Unico Edilizia .
E proprio la Super DIA ha, in qualche modo, anticipato la più ampia riforma del settore edilizio con la pubblicazione del Testo Unico Edilizia, essendo stata introdotta dalla legge 443/2001, e presentandosi come il titolo edilizio che avrebbe consentito a ciascuno di “essere padrone a casa sua” (leggi anche Super DIA, i poteri di inibizione della PA).
Con tale riforma si è consentito agli interessati di utilizzare la Denuncia di Inizio Attività in luogo delle autorizzazioni e concessioni edilizie nei seguenti casi:
1. Interventi edilizi minori tra cui:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (per una descrizione dettagliata dei vari interventi edilizi consulta la nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia)
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate
d) aree destinate all’attività sportiva senza creazione di volumetria
e) opere interne di singoli unità immobiliari senza modifiche di sagome e prospetti e senza pregiudizio alla statica del fabbricato
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate e che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto dove insiste il fabbricato
Vale la pena notare come parte degli interventi edilizi della Super DIA costituisca la casistica della più piena successiva liberalizzazione, intervenuta con segnalazione e, a maggior ragione, comunicazione di attività edilizia.
2. Ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico.
3. Interventi sottoposti a concessione (ora permesso di costruire), se sono specificatamente disciplinati dai piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.
4. Sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al numero 3 ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
Infine, vale la pena ricordare che, a una maggiore liberalizzazione dei procedimenti edilizi non è corrisposta un’innovazione concernente l’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione (leggi anche Contributo di costruzione, ecco i casi esenti o agevolati)
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