Come sappiamo, ad aprile – grazie ad alcuni emendamenti al Decreto Blocca Cessioni, convertito in legge l’11 aprile scorso – era stata confermata la proroga al 30 settembre 2023 del Superbonus 110% per le unifamiliari in regola con i lavori in corso (con possibilità di avere ancora sconto in fattura e cessione del credito in alcuni casi).
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Ora, solo per i territori che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, è arrivata una nuova proroga per queste unità immobiliari (le cosiddette villette) in regola con i lavori in corso, al 31 dicembre 2023.
Proroga 110 villette
Nella prima bozza del decreto-legge, datata 19 maggio, non c’era traccia di questa misura, che però è stata inserita nella nuova bozza datata 22 maggio. Nella bozza si legge infatti, al CAPO I (Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio), ART. 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi):
“8. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni di cui all’allegato al presente decreto, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023“. La nuova bozza datata 24 maggio non riporta variazioni (ma la misura è stata spostata dal punto 8 al punto 11).
Nel comunicato stampa del Governo, pubblicato in data 23 maggio, si leggeva infatti che è previsto: “il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%“. Queste porzioni del decreto-legge avevano generato interpretazioni diverse su una proroga più ampia, applicabile a tutte le tipologie di immobile (e quindi anche ai condomìni), ma la nuova versione del testo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non lascia spazio a dubbi.
Il testo definitivo
Nel testo pubblicato in Gazzetta il 1° giugno, all’articolo 1, comma 10, si legge infatti “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023″.
Aggiungendo la dicitura “secondo periodo” del comma 8-bis, si è quindi limitata la proroga agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche.
Quindi le persone fisiche (non professionisti o imprenditori), che stiano effettuando interventi agevolati con il Superbonus su unità immobiliari unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi possono beneficiare di questa proroga al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
In quali Comuni vale la proroga del 110
Per avere la certezza di quali sono i Comuni che rientrano in questa proroga del Superbonus 110 è necessario consultare l’elenco definitivo (>> lo trovi qui) allegato al decreto-legge. Si tratta della gran parte dei Comuni della Romagna, qualche Comune in Provincia di Bologna e alcuni Comuni delle Regioni Marche e Toscana che sono stati aggiunti successivamente.
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Immagine: iStock/Anthony SEJOURNE
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