Società tra professionisti, le regole (lacunose) entrano in vigore il 22 aprile

Il 22 aprile entrano in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta uffciale, le norme per la costituzione delle Società tra professionisti (decreto 34/2012, in Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2013).

Quali i limiti? Quali i pregi?

Partiamo dai pregi, pochi a dire la verità. Si, perché, a quanto pare, nessuno si strapperà i capelli per costituire le Stp, una volta entrate in vigore le norme.
Il primo pregio è il miglioramento del rapporto con le banche , grazie alla possibilità di dotarsi di un capitale sociale e di costituire reti d’impresa. Il secondo la possibilità di detrarre tutto quello che serve per fare la professione.

I dubbi, al contrario, aumentano di giorno in giorno. Il nodo irrisolto più grande è quello del regime fiscale e contributivo. Per quanto riguarda le tasse l’interrogativo è: vanno pagate sottoponendo il fatturato all’imposta sulle società o sui redditi dei singoli soci? Per quanto riguarda i contributi, occorre sottolineare il fatto che il modo in cui i soci vengono pagati ricade sul modo in cui gli stessi soci devono pagare gli oneri previdenziali. Senza precisazioni esiste (secondo l’Adepp, Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati) il pericolo di elusione contributiva e contenzioso tra Casse e società appena nate. Leggi anche Società tra professionisti, non si scioglie il nodo previdenziale.

Cosa dirà l’Agenzia delle Entrate a proposito di tasse e contributi? Si attende una Circolare.

Altro dubbio riguarda la disciplina del socio finanziatore, che dovrà possedere requisiti ben precisi di rispettabilità, non potrà avere più di 1/3 dei voti e nemmeno iscriversi a più di una Stp. In questo modo, certo, i soci di capitale non vengono invogliati a entrare in una Stp.

Questi sono i problemi principali. Ne esistono altri che saranno da risolvere, ma meno urgenti. Primo tra questi il problema della disciplina fallimentare: il decreto non se le Stp sono estranee alla legge fallimentare oppure no, come lo sono i professionisti singoli.

E la questione della responsabilità deontologica? Gli Ordini controllano il Socio e la Stp separatamente. La faccenda si complicherà quando saranno coinvolti Ordini diversi, si creeranno confusioni e le conseguenze sono imprevedibili.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento