Il Sismabonus come intervento “trainante” per l’Ecobonus

Come coniugare in un unico intervento miglioramento sismico e risparmio energetico?

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La Legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27 dicembre 2017) ha potenziato il provvedimento “base” del Sismabonus, inserendo agevolazioni particolari per interventi congiunti di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico; la legge eleva il tetto dell’ammontare delle spese a 136 mila euro (dai 96 mila precedenti) quando i lavori hanno la congiunta finalità di riqualificare energeticamente l’edificio e di ridurne il rischio sismico.

È evidente che l’effetto incentivante della revisione dell’aliquota prevista nella norma si concreta nella scelta, da parte del contribuente, della fattispecie che gli consente di realizzare una maggiore detrazione, banalmente l’85% di 136 mila è maggiore dell’85% di 96 mila e del 75% di 40 mila, appunto persuadendo il contribuente ad effettuare interventi sismici e di efficientamento energetico congiuntamente.

Inoltre, aspetto da non trascurare, la detrazione può essere recuperata in 10 anni invece che in 5, rendendo di fatto appetibile l’intervento a un numero maggiore di proprietari.

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Il Sismabonus come intervento “trainante” per l’Ecobonus

Il cosiddetto EcoSismaBonus, entrato in vigore con la legge di bilancio del 2018, non rientra dunque tra le opere deducili al 110%; la norma rappresenta appunto una possibilità non un obbligo potendo sempre il contribuente optare per la detrazione ordinaria prevista nei predetti articoli.

Andando infatti ad analizzare il decreto legge del 04/06/2013 n. 63 art 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 s.m.i., al comma 2-quater si legge: Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136 mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (in vigore dal 1° gennaio 2018).

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Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 18 aprile 2019, n. 109: Tali agevolazioni Ecobonus e Sismabonus sono, ai sensi del citato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, alternative all’agevolazione oggetto dell’interpello c.d. sisma+ecobonus, ricoprendone il medesimo ambito applicativo…Pertanto, si ritiene che le medesime conclusioni siano applicabili anche alla cessione della detrazione (sisma-ecobonus) di cui al richiamato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, trattandosi di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, avendone analoghi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.

Edifici condominiali e detrazione combinata

Riassumendo, la detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica in percentuale sono dunque:
80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore,
– 85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori.

IMPORTO MASSIMO SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE:
136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
10 quote annuali.

CONDIZIONI
– gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
–  i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

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Foto: iStock/Martin Barraud

Redazione Tecnica

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