L’articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che, nei contratti pubblici, le tabelle dei corrispettivi contenute nel d.M. Giustizia del 17 giugno 2016 sono utilizzate dalle stazioni appaltanti “ …quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento …” per i servizi di architettura e ingegneria.
Gli elementi normativi che condizionano attualmente l’affidamento di questi servizi sono:
- ì compensi relativi allo svolgimento della progettazione non possono essere subordinati, dalle stazioni appaltanti, all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata (art. 24, comma 8-bis, d.lgs. 50/2016);
- nei contratti aventi ad oggetto la redazione di un progetto o lo svolgimento di servizi di architettura e ingegneria, la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali come previsto all’articolo 151 del d.lgs. 50/2016 (art. 24, comma 8-ter, d.lgs. 50/2016).
Sulla base delle prescrizioni normative attualmente vigenti è, quindi, possibile definire un primo punto di chiarezza:
L’indicazione dell’articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016 relativa al fatto di utilizzare le tabelle del d.M. 17/6/2016 “ … quale criterio o base di riferimento …” deriva anche dal Parere 2698 del 22 dicembre 2017 del Consiglio di Stato in merito ai servizi di architettura e ingegneria in cui viene richiamata, a seguito dell’abrogazione operata dal d.lgs. 56/2017 (decreto correttivo del codice) del sistema delle tariffe minime, la necessità di riconoscere ai professionisti un “equo compenso” ai sensi dell’articolo 19-quaterdecies, comma 3, della legge n. 172 del 4/12/2017.
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Nella definizione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, la stazione appaltante dovrà, pertanto, utilizzare il d.M. 17/6/2016 come base di riferimento introducendo delle riparametrazioni legate alla tipologia dei lavori, alla complessità, allo stato e alle caratteristiche delle opere da progettare; questa valutazione può includere anche delle analisi sui ribassi medi delle offerte già presentate, per opere analoghe, in altre procedure.
Come indicato dalle Linee guida ANAC n. 12/2018, Parte III, punto 2, per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara.
Nei costi che il tecnico esterno alla P.A. deve sostenere nello svolgimento delle proprie mansioni, oltre quelli relativi allo svolgimento della progettazione, rientrano anche quelli legati alle coperture assicurative obbligatorie (art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 – C. di Stato – Parere n. 2698 del 27/12/2017) che restano a carico esclusivo del professionista esterno incaricato (mentre quelli relativi alle coperture assicurative di eventuali progettisti interni sono a carico dell’Amministrazione – art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016).
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