SCIA e permesso di costruire, cosa cambia con i moduli unificati

In questo periodo di riforme, anche l’edilizia ha subito una modifica con i moduli unificati. Il 14 luglio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 – Suppl. Ordinario n. 56 l’accordo cosiddetto “Italia Semplice”, siglato già il 12 giugno 2014 su proposta del governo e approvazione della Conferenza Unificata (Regioni, Comuni e Autonomie locali), relativo alla uniformazione a livello nazionale e la semplificazione dei modelli di presentazione per la Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) e Permesso di Costruire (PdC).

L’accordo de quo consta di 57 pagine divise in sezioni differenti:

– 1a. Richiesta di permesso di Costruire;

2a. Soggetti coinvolti;

3a. Relazione tecnica di asseverazione;

1b. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

– 2b. Soggetti coinvolti;

3b. Relazione tecnica di asseverazione.

I moduli unificati per la SCIA
La SCIA ha sostituito integralmente la vecchia Denuncia di Inizio Attività (DIA) grazie all’introduzione dell’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che consente l’inizio immediato dell’attività e senza la necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della  DIA che prevedeva il decorso del termine di 30 giorni prima di poter avviare l’attività; il PdC è un provvedimento amministrativo che ha sostituito la Concessione edilizia ed è regolamentato nell’ordinamento nazionale dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Esso viene rilasciato e richiesto dalla stessa autorità comunale, che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria. Tale innovazione è finalizzata:

– all’agevolazione dell’informatizzazione delle procedure edilizie;

– alla trasparenza per cittadini e imprese per i lavori edilizi da avviare contali provvedimenti;

– ad evitare a professionisti e imprese del settore edile, di imbattersi negli infiniti moduli/modelli diversi da Comune a Comune potendo, invece,  operare con regole uniformi sul territorio nazionale;

– alla riduzione da 120 a 60 giorni per il termine del rilascio del permesso di costruire nei Comuni con più di 100 mila abitanti, mentre il termine doppio resta solo in caso di complessità segnalate dal responsabile del procedimento.

Italia Semplice, infatti, prevede che le Regioni, ove necessario, adeguino i moduli unificati alle specifiche normative regionali di settore, limitatamente ai quadri e alle informazioni individuati come variabili, mentre i Comuni devono adeguare la propria modulistica sulla base dei nuovi modelli unificati.

Se necessario, i moduli potranno essere aggiornati con successivi accordi. Inoltre si prevede la riduzione da 120 a 60 giorni per il termine del rilascio del permesso di costruire nei Comuni con più di 100 mila abitanti, mentre il termine doppio resta solo in caso di complessità segnalate dal responsabile del procedimento.

Ciò che resta invariato è l’iter applicativo dei due provvedimenti: presentazione della SCIA all’Amministrazione con allegazione di tutti gli elaborati tecnici e amministrativi previsti dal regolamento edilizio; esame della segnalazione da parte dell’Amministrazione competente che dà il consenso all’intervento, a meno che, non ci sia, una volta accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti entro i 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

A tal punto l’interessato provvede a conformare alla normativa vigente la stessa attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, all’Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità a tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

I moduli unificati per il permesso di costruire
Per il Permesso di costruire, invece, si inoltra il permesso all’autorità comunale corredata da un progetto (redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione) che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici. I termini di inizio ed ultimazione dei lavori sono indicati nello stesso e, generalmente, l’inizio deve avvenire entro un anno dal rilascio del permesso e la costruzione deve essere completata entro tre anni dall’inizio dei lavori.

Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire sono indicati nella normativa nazionale (DPR 380/2001) o nelle relative Leggi regionali ma, in generale, è possibile affermare che le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.

Francesco Davino

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