Il Governo accoglie alla Camera un ordine del giorno per rendere omogeneo il contenuto del nuovo comma 2-bis dell’art. 22 del Testo Unico Edilizia con le altre disposizioni dello Sblocca Italia riguardanti la possibilità di realizzare le varianti al permesso di costruire. Nella questione è coinvolto anche il Decreto del fare, ma per semplificare la questione, già complessa, portiamo avanti il confronto solo tra contenuti del TU dell’edilizia e la modifica apportata allo stesso TU dallo Sblocca Italia.
(se ti interessa: abbiamo l’intervista a Zambrano – Presidente CNI – sullo Sblocca Italia).
Ecco cosa c’è che non quadra
Con il decreto Sblocca Italia, all’articolo 17 comma 1, lettera m) punto 1, è stato modificato l’articolo 22 del d.P.R. n.380/2001 (Testo Unico Edilizia): si precisa che sono realizzabili mediante SCIA anche le varianti al permesso di costruire se – ove riguardino immobili sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio – non sono previste modifiche alla sagoma dell’immobile.
Nello specifico, con l’articolo 17 comma 1 lettera m) punto 2 del decreto Sblocca Italia è stato inserito nell’articolo 22 il comma 2-bis al d.P.R. n.380/200, che ci dice che sono realizzabili mediante SCIA, e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, solo se sono conformi a determinate prescrizioni.
In base all’articolo 32 del d.P.R. n. 380/2001 l’essenzialità ricorre solo quando si verifica un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato. Non è considerata essenziale, quindi, una variazione della sagoma dell’immobile che non determina un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio.
Per effetto delle modifiche all’articolo 22 commi 1 e 2 del d.P.R. n.380 del 2001 introdotte con l’articolo 17 comma 1 lettera m) punto 1 del decreto Sblocca Italia, sono realizzabili mediante SCIA le varianti ai permessi di costruire relativi a immobili vincolati in base al Codice dei beni culturali, a condizione che non modifichino la sagoma dell’immobile, ma è differente il concetto di “sagoma”.
Quindi, in sostanza:
COMMA 2 BIS, AGGIUNTO ALL’ART. 22 DEL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA DALLO SBLOCCA ITALIA
Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, dove essenziale è inteso come “variazione della sagoma“.
ARTICOLO 32 DEL D.P.R. 380/2001
L’essenzialità ricorre solo se si verifica un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio. Non è considerata essenziale, quindi, una variazione della sagoma che non determina un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio.
Nell’ordine del giorno n. 153 accolto dal Governo si sottolinea che l’introduzione del nuovo comma rischia di rendere il quadro normativo di difficile interpretazione e applicazione. L’ordine del giorno impegna il governo ad armonizzare il contenuto dell’articolo 22 comma 2-bis dello Sblocca Italia con il Testo Unico dell’Edilizia.
A proposito di Sblocca Italia, leggi anche Sblocca Italia, abusivismo edilizio: multe fino a 20.000 euro.
Lo Sblocca Italia sarà in discussione oggi alle ore 17 al Senato. Ci aggiorniamo.
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