L’iter parlamentare del decreto Sblocca Italia è stato difficile: la Commissione Bilancio ha corretto diversi emendamenti della Commissione Ambiente. L’Assembla ha votato la fiducia, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, sul testo modificato. Il seguito dell’esame del decreto-legge avrà luogo a partire da oggi, 28 ottobre.
Sono cambiate molte cose rispetto al testo iniziale (i cui contenuti li trovi qui), sia per l’edilizia sia per l’ambiente.
Trovi invece qui il testo approvato il 23 ottobre dalla Commissione permanente.
L’articolo 17 dello Sblocca Italia (Dl 133/2014) modifica il testo unico in materia di edilizia con norme che riguardano:
– le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL);
– la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione, in alternativa all’espropriazione, incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta;
– l’introduzione di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del permesso di costruire convenzionato;
– l’introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d’uso siano urbanisticamente rilevanti;
– l’introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l’altro, alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive.
Nell’articolo 17 bis sono state inserite nuove disposizioni per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti.
Comma 2-quater: è stata soppressa l’introduzione dell’aliquota dell’imposta del valore aggiunto al 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Articolo 21. È prevista una deduzione dal reddito del 20 % a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge o oggetto di ristrutturazione.
Ci sono diverse modifiche anche in materia di ambiente. Ecco le principali.
Articolo 7, comma 1. Introduce una serie di modifiche al cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di gestione delle risorse idriche al fine di prevedere l’obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d’ambito e di garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici. Altre disposizioni riguardano l’utilizzo delle risorse per ridurre il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
Articolo 8. Il Governo può adottare di un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Articolo 33. Prevede interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale e specifiche disposizione finalizzate a procedere a interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, che viene riconosciuto area di rilevante interesse nazionale dal decreto.
Articolo 34. Interviene in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.
L’articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani attraverso l’individuazione della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti o autorizzati, a livello nazionale, con l’indicazione della capacità di ciascun impianto e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimillati per coprire il fabbisogno residuo.
Sono previste per questo una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti e disposizioni aggiuntive per il recupero dei rifiuti organici (comma 2); i contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); l’affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10); la deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali (comma 11); i rifiuti di beni in polietilene.
Oggi la discussione finale sullo Sblocca Italia, attendiamo fiduciosi.
Per approfondire: leggi l’intervista al Presidente del CNI Armando Zambrano: nello Sblocca Italia gli errori del passato.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento