Sblocca Cantieri pubblicato in Gazzetta: il testo e le criticità

Lo Sblocca Cantieri è in vigore da oggi: ecco le novità per gare, stazioni appaltanti, progettisti, Comuni. E le criticità più rilevanti.

Il Decreto Sblocca Cantieri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri ed entra in vigore oggi 19 aprile con nome “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32). Le novità e le modifiche ai 216 articoli del Codice degli appalti del 2016 sono 81, ancora di più quindi rispetto a quanto precedentemente annunciato. Il decreto è stato riapprovato ieri in Consiglio dei ministri e pubblicato immediatamente in Gazzetta. La fretta pre-pasquale è dovuta al tentativo di compensare i ritardi seguiti al primo varo salvo-intese del 20 marzo e allo stop del decreto di qualche giorno fa.

Decreto Sblocca Cantieri: scarica qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sblocca Cantieri, novità e criticità

Regolamento unico che ancora non esiste

Il vecchio sistema di linee guida e regolamenti attuativi resta in piedi fino al nuovo regolamento, che dovrà essere varato entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, cioè a partire da ieri 18 aprile.

La criticità forse più grande. Rimaniamo comunque in attesa del nuovo regolamento unico attuativo. Il decreto Sblocca Cantieri fa infatti piazza pulita delle linee guida e dei decreti già esistenti per sostituirli con un regolamento unico, che però ancora non c’è. Arriverà entro 180 giorni? Come minimo arriverà al giorno numero 180.

Fattore di rischio. Il rischio è alto: si rischiano ritardi. E le linee guida che rimangono in vigore, anche solo per 180 giorni, fanno comunque riferimento a un sistema precedentemente esistente.

Criterio del prezzo più basso

Le opere sotto la soglia Ue di 5,5 milioni sono quelle più interessate dallo sforzo di semplificazione. Si abbandona l’offerta più vantaggiosa a favore del criterio del prezzo più basso. Sarà obbligatorio escludere le offerte anomale, quelle con percentuali di ribasso superiori alla media.

Da una parte c’è l’obbligo, salvo motivazione, del massimo ribasso sottosoglia, da un’altra c’è un elenco degli appalti da aggiudicare solo con l’offerta più vantaggiosa. Niente massimo ribasso in particolare per servizi e forniture particolarmente innovativi, con valore da 40mila euro in su.

Criticità: la situazione insomma pare piuttosto complicata.

Lo Sblocca Cantieri cancella il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l’offerta più vantaggiosa.

Sblocca cantieri: gare sopra ai 200 mila euro

Per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, la soglia resta a 40 mila euro
Per gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori, il tetto massimo sale da 150mila a 200mila euro.
Oltre i 200mila euro il decreto prevede l’obbligo di procedere con gara aperta e l’aggiudicazione avviene al massimo ribasso.

Commissari di gara

Come richiesto dal Presidente Anac, Raffaele Cantone, viene concesso alle stazioni appaltanti la facoltà di formare (anche solo in parte) le commissioni di gara con esperti interni nel caso in cui non siano disponibili i professionisti iscritti nell’albo dall’Anticorruzione.

Sbloccare le opere con i Commissari straordinari

Il decreto Sblocca Cantieri, per sbloccare le opere, fa ricorso alla figura del commissario straordinario, che avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni della stazione appaltante e by-passare tutte le autorizzazioni tranne le disposizioni antimafia.

Fattore di criticità: i soldi per mettere in piedi le strutture commissariali saranno presi dalle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti. Saranno disponibili?

Per approfondire sui contenuti del decreto Dietro le quinte dello Sblocca Cantieri

Sblocca cantieri: novità sull’appalto integrato dal 2021

Le stazioni appaltanti dovranno approvare i progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara entro due anni e mezzo. Si può ricorrere all’appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020 e bisogna pubblicare il bando al massimo entro 12 mesi dall’approvazione del progetto.

Criticità. Il ricorso all’appalto integrato è stato criticato dalla Fondazione Inarcassa, perchè non ha prodotto in passato vantaggi significativi né in termini di tempi né in termini di qualità progettuale.

Subappalti con tetto al 50%

La quota di contratto subappaltabile dall’impresa principale sale dal 30% al 50%.

Criticità per le imprese: la percentuale di subappalto ammissibile sarà stabilita gara per gara, con i bandi delle amministrazioni.

Consiglio superiore dei lavori pubblici: velocizzare i pareri

Il tempo massimo a disposizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti sarà 60, non più 90.

Ricostruzione privata con affidamento diretto

Per la ricostruzione privata nel centro Italia, non sarà più obbligatoria la gara che mette a confronto tre preventivi: si potrà affidare l’appalto privato direttamente all’impresa. Il sistema dell’aggiudicazione al massimo ribasso viene esteso ai servizi tecnici e all’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (per importi sottosoglia), ma prima bisogna consultare almeno dieci progettisti.

Sblocca cantieri: novità per i progettisti

Reintroduzione dell’incentivo del 2%

Per le attività di progettazione ad opera dei pubblici dipendenti è stato reintrodotto l’incentivo del 2%.

Criticità. Il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo ha sottolineato che la misura rappresenta un duro colpo e un attacco alla dignità degli architetti e ingegneri liberi professionisti. La reintroduzione dell’incentivo del 2% rischia infatti di avvantaggiare i soli dipendenti pubblici e svilire il ruolo dei liberi professionisti”.

Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti

Bisogna anticipare al progettista il 20% del prezzo, per tutti i tipi di appalti. Negli appalti integrati, c’è anche la possibilità di pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti dei progettisti esterni all’impresa. Nel documento di gara deve essere indicata la modalità di pagamento.

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Novità per i Comuni

Comuni non capoluogo: mai più obbligo di centralizzare gli appalti

Avranno la possibilità di gestire da soli le gare di maggior rilievo, senza centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti, senza ricorrere a formule di aggregazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. Potranno insomma scegliere se:
– gestire in proprio le procedure di gara (per appalti superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice per beni e servizi o dell’articolo 37)
– oppure ricorrere ancora alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

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