In tema di sanatoria edilizia ed accertamento di conformità ci si riferisce sempre ad opere già realizzate, in difformità o in assenza di specifico titolo abilitativo edilizio.
Può accadere però, come il caso in esame, che venga rilasciato un permesso di costruire in sanatoria relativamente all’avvenuta realizzazione, senza titolo abilitativo, di “opere pertinenziali di un servizio annesso all’abitazione destinato ad accogliere animali domestici da compagnia”, con il quale è stato indebitamente assegnato l’obbligo di provvedere alla realizzazione di adeguati manufatti recintati per il ricovero di animali domestici da compagnia.
Nel ricorso si adduce che la sanatoria avrebbe dovuto essere negata a fronte dell’ammissione del privato di avere edificato in violazione del limite di distanza legale dal confine di proprietà e del dichiarato impegno a rimediare a tale irregolarità, come risulta dalla relazione tecnica “…Il box in oggetto è realizzato a circa 34 cm. dalla recinzione che definisce il confine catastale di proprietà; non avendo l’autorizzazione della proprietà confinante per costruire a tale distanza si prevede di arretrare la copertura del manufatto fino a mt. 1,50 da detta recinzione”.
Non è ammissibile il rilascio di un titolo abilitativo in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 che venga subordinato alla esecuzione di opere edilizie, anche se gli ulteriori interventi sono finalizzati a ricondurre l’immobile abusivo nell’alveo della compatibilità con gli strumenti urbanistici, giacché ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conciliabilità con la disciplina urbanistica (T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. VII, 4 giugno 2014, n. 3066).
Nel merito, la stessa Amministrazione comunale ha riconosciuto come le distanze legali previste dal codice civile siano state fatte proprie dal piano regolatore locale, sì che – una volta emersa l’irregolarità – non se ne poteva sicuramente prescindere in sede di rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
Né induce a diverse conclusioni l’obiezione secondo cui il precedente proprietario dell’area delle ricorrenti avrebbe a suo tempo acconsentito a che il confinante edificasse in deroga alle distanze legali, in quanto quella autorizzazione privata si riferiva unicamente a garages, non a ricoveri per animali domestici.
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