Realizzazione abbaino, serve il permesso di costruire?

Una recente sentenza offre lo spunto per soffermarci sulla qualificazione edilizia e sul titolo giuridico necessario per la realizzazione di un abbaino

Mario Petrulli 11/05/22
Scarica PDF Stampa

La recente sentenza 26 aprile 2022, n. 369, del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, richiamando un precedente del medesimo tribunale[1], ci offre lo spunto per indagare diversi profili di interesse riguardanti la realizzazione di un abbaino:

  • in primo luogo, l’abbaino integra una (parziale) nuova costruzione a tutti gli effetti, determinante un aumento di volumetria ed incidente sulla sagoma dell’edificio[2];
  • conseguentemente, la sua realizzazione è subordinata al rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001[3];
  • da ultimo, ma certamente non meno importante, in quanto costruzione, l’abbaino deve rispettare le distanze dagli altri fabbricati ai sensi del D.M. n. 1444/1968 e delle norme del codice civile[4].

>>> Ti piacciono le nostre raccolte di sentenze? Ricevile direttamente

Nel caso specifico analizzato, vi era stata la trasformazione del lastrico solare del fabbricato con la realizzazione di un abbaino di circa 1 metro x 0,70 cm., con conseguente (seppur modesto) aumento di volume e, soprattutto, un disegno sagomale con connotati diversi da quelli originari: la realizzazione di detto manufatto sulla copertura dell’unità immobiliare è tale da comportare un’incidenza sui caratteri strutturali preesistenti alla luce delle sue concrete caratteristiche.

Sulla natura degli abbaini in termini di nuova costruzione si era espresso in precedenza anche il Consiglio di Stato; ad esempio, la sez. VI, nella sent. 16 luglio 2015, n. 3558, aveva affermato che “viene in discussione un intervento il quale determina un mutamento di sagoma e un incremento di volumetria riconducibili alla tipologia d’intervento di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente creazione, a causa di un incremento volumetrico e di un’alterazione della copertura, di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente”.

Leggi anche Decoro architettonico, l’abbaino resta anche se per il vicino è brutto

Similmente, già in precedenza era stato evidenziato[5] come l’edificazione di cinque abbaini in luogo dei preesistenti lucernai indubbiamente determini un’alterazione della sagoma dell’edificio, comportando altresì un aumento della volumetria, con conseguente significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione ‘nuova’ in senso tecnico, in termini di sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni.

Anche la Corte di Cassazione concorda sulla qualificazione di nuova costruzione dell’abbaino e non di mera ipotesi di ristrutturazione: è stato affermato, in proposito, che “nell’ambito delle opere edilizie, la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria (Cass., Sez. Un., n. 21578 del 2011). Nella specie, la Corte di Appello ha constatato che gli abbaini hanno determinato un aumento di volumetria del fabbricato di parte convenuta […] e, conseguentemente, ha esattamente concluso che essi costituiscono nuova costruzione. La motivazione del giudizio di fatto circa la sussistenza di aumento di volumetria è esente da vizi logici e giuridici e rimane, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità[6].

Leggi anche Permessi edilizi per lavori interni, due recenti sentenze su soppalchi e tramezzature

>> Per approfondire il tema consigliamo il volume Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

Il già citato titolo su permessi e titoli edilizi:

Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile, per esempio, ove sia necessario verificare il rispetto delle norme vigenti in un dato arco temporale al fine di stabilire la regolarità del manufatto (elemento peraltro necessario per poter godere dei Superbonus fiscali). L’opera è indirizzata ai professionisti tecnici costretti a confrontarsi quotidianamente con norme di difficile interpretazione anche per gli esperti. Il manuale esamina dettagliatamente la prima parte del Testo Unico dell’edilizia (articoli 1-51) focalizzata sull’attività edilizia e sui titoli abilitativi e presenta una serie di peculiarità che la differenziano da lavori analoghi:- ogni articolo presenta il testo vigente e la versione storica, indicando la norma intervenuta;- gli articoli sono arricchiti da un commento e da oltre 2.000 riferimenti giurisprudenziali;- la giurisprudenza riporta: il riferimento (organo giudicante, Sezione, data e numero), un titolo per orientare il lettore e la massima. Il testo del codice è aggiornato con oltre 35 provvedimenti legislativi a partire dalla legge Lunardi fino al decreto Semplificazioni. In appendice sono presenti le c.d. definizioni standardizzate e il quadro dei principali lavori edilizi secondo la riforma Madia.   Donato Palombellasi è laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale) con il massimo dei voti e plauso della commissione, discutendo una tesi in Diritto amministrativo. Ha un Master per Giuristi d’Impresa ottenuto presso l’Università di Bologna con specializzazione in opere pubbliche; successivamente ha seguito numerosi corsi specialistici su temi giuridici, economici e finanziari. Ha acquisito esperienza ultra trentennale nel Diritto immobiliare, prima all’interno di studi professionali e poi in aziende operanti nel settore edile-immobiliare. Collaboratore storico di numerose testate specialistiche di rilevanza nazionale, partecipa al comitato scientifico di alcune riviste giuridiche. È autore di numerose opere in materia di Edilizia, Urbanistica, Tutela del consumatore in ambito immobiliare, Contrattualistica immobiliare e Condominio presenti presso le principali biblioteche universitarie e dei Consigli regionali.

Donato Palombella | 2021 Maggioli Editore

49.00 €  39.20 €

E questa agile guida ai permessi e alle autorizzazioni per l’installazione di:
• Tettoie, pergolati e pergotende • Gazebo, pensiline e tende da sole • Verande, dehor e pompeiane • Chioschi • Inferriate • Arredi da giardino, box e piscine • Pavimentazioni da esterno • Serre e case mobili:

[1] Sez. I, sent. 7 novembre 2016, n. 904, secondo cui “l’abbaino fa corpo con la cosa principale cui aderisce modificandone la sagoma ed il prospetto e costituisce un volume trattandosi di struttura chiusa e dotata di copertura”.

[2] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 12 marzo 2020, n. 476; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 29 agosto 2020, n. 528; TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, sent. 11 settembre 2015, n. 11216.

[3] TAR Piemonte, sez. I, sent. 20 marzo 2014, n. 481; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 12 marzo 2020, n. 476; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 29 agosto 2020, n. 528.

[4]Fuoriuscendo dalla sagoma preesistente della copertura del tetto, è da considerarsi “costruzione” -agli effetti delle distanze previste dall’art. 873 del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica- come tale dovendosi intendere, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. civ. sez. II, 03.01.2013, n. 72; id., sez. II, 22.02.2011, n. 4277; id., sez. II, 04.10.2005, n. 19350)”: TAR Piemonte, sez. I, sent. 20 marzo 2014, n. 481; “L’edificazione di abbaini sul tetto, contraddistinti da rilevanti dimensioni tali da trasformare la struttura preesistente, con conseguente creazione di nuovi spazi interni dapprima non utilizzabili per esigenze abitative, comporta aumento di volumetria, incidendo significativamente sulla sagoma dell’edificio. Del resto, la realizzazione di tali nuove strutture coperte laddove prima esse non esistevano, implica una radicale trasformazione della sagoma del tetto. Le opere così realizzate, pertanto, proprio in virtù della loro rilevanza edilizia, non possono considerarsi sottratte all’obbligo generale del rispetto delle distanze”: TAR Piemonte, sez. II, sent. 5 luglio 2012, n. 807.

[5] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 settembre 2013, n. 4501.

[6] Corte di Cassazione, sez. II civile, sent. 17 febbraio 2017, n. 4255.

Immagine: iStock/deepblue4you

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento