Il SISTRI non verrà applicato ai professionisti. Lo dice la circolare 1/2013 del Ministero dell’Ambiente.
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”, cioè i soggetti che producono rifiuti speciali pericolosi come conseguenza della loro primaria attività professionale. Non rientrano, invece, i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi, e i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese.
Cioè, i professionisti.
Oltre a “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi” l’obbligo investe:
– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
– in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.
– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
– “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”.
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Come avevamo anticipato, sono esclusi dall’obbligo del SISTRI anche:
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
– gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
– i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania.
Tali soggetti possono, se vogliono, come volontari, aderire al Sistri.
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