In tema di interventi edilizi e di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, assume notevole importanza la nozione delle varianti al titolo abilitativo edilizio che si rendono necessarie durante l’esecuzione dei lavori, per la scelta delle procedure da seguire.
Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce un diverso regime autorizzatorio e sanzionatorio per le variazioni che vengono effettuate durante l’esecuzione dei lavori e, comunque, prima della chiusura dei lavori medesimi.
Rientrano nella nozione di “varianti leggere o minori“, le varianti a permessi di costruire che:
– non incidono sui parametri urbanistici;
– non incidono sulle volumetrie;
– non modificano la destinazione d’uso;
– non cambiano la categoria edilizia;
– non alterano la sagoma dell’edificio;
– non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.
Le varianti leggere sono soggette al regime della segnalazione certificata inizio attività (SCIA), ovvero alla denuncia di inizio attività (DIA), da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Un differente regime autorizzatorio e sanzionatorio viene applicato per le varianti al permesso di costruire, cd. “essenziali”, realizzabili in corso d’opera, e devono essere assentiti prima della loro realizzazione, mediante rilascio di specifico titolo abilitativo.
Rientrano nella nozione di “varianti essenziali”, le varianti a permessi di costruire che:
– incidono sui parametri urbanistici;
– incidono sulle volumetrie;
– modificano la destinazione d’uso;
– cambiano la categoria edilizia;
– alterano la sagoma dell’edificio;
– violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.
Pertanto, la realizzazione delle varianti essenziali, quali gli aumenti di cubatura, le sopraelevazioni, ecc., sono soggette al rilascio del permesso di costruire (PDC), prima della loro esecuzione.
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