Permesso di costruire anche per i container: quando è necessario?

I container sono dei recipienti di notevoli dimensioni, utilizzati nella maggior parte dei casi per il carico e il trasporto delle merci, ovvero per esigenze temporanee di allestimento cantiere e, in quanto tali, non hanno alcuna rilevanza edilizia e urbanistica, anche se stazionano per lungo tempo nei cantieri, porti o nelle aree di stoccaggio.

Ma quando viene meno la loro funzione principale e, quindi, vengono utilizzati per altri scopi, possono assumere aspetti differenti e subentrare in una sfera giuridico amministrativa che prevede il previo rilascio di specifico titolo autorizzativo.

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Infatti, qualora si è in presenza di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sono necessari sia i relativi pareri previsti per l’area di installazione, sia il rilascio di specifico titolo abilitativo edilizio.

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Dello stesso parere è anche la giurisprudenza amministrativa che al riguardo ritiene di richiamare l’orientamento secondo cui i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie.

Ciò, in quanto il manufatto non precario (nel caso di specie: container) non risulta in concreto deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma viene destinato ad un utilizzo destinato ad essere protratto nel tempo.

La “precarietà” dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e.5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 giugno 2014, n. 2842).

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