Per la ristrutturazione edilizia basta la segnalazione certificata di inizio attività?

Quando si parla di ristrutturazione edilizia si pensa subito alla demolizione e ricostruzione del manufatto preesistente, mentre tra gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente si possono annoverare diverse tipologie di opere, a partire da quelle che prevedono semplicemente una diversa distribuzione interna.

La norma di riferimento per la ristrutturazione edilizia è l’art. 10 comma 1 lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( modifiche della sagoma, dei prospetti e delle superfici) la cui realizzazione è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

Inoltre, per le ristrutturazioni alla distribuzione interna, l’art. 3, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla lett. b) qualifica come interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”, e alla lett. d) qualifica come interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

Dal combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 si desume che tali interventi, qualora non comportino modifiche del volume e delle superfici o mutamenti della destinazione d’uso, non sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una segnalazione certificata inizio attività, diversamente dal caso in cui la diversa distribuzione degli spazi interni si inserisca in un più articolato complesso di interventi di ristrutturazione e , comportando la configurazione, nel complesso, di un organismo nuovo necessiti del previo rilascio del permesso di costruire.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’intervento edilizio comportante esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi interni non necessita del permesso di costruire. Infatti, “è da escludersi che integri aumento volumetrico, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile” (T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione II, 6 maggio 2014 n. 4707).

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Mario Di Nicola

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