Con la nuova VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) tutele al minimo storico?

Le nove criticità della nuova VIA secondo l’Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione (Italia Nostra).

Come sappiamo, dal 21 luglio scorso è in vigore la nuova VIA, Valutazione di Impatto Ambientale (Decreto Legislativo n. 104/2017). Le novità le abbiamo viste, vediamo però anche l’opinione dell’Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione (Italia Nostra), che si mostra alquanto critica sul decreto. Il decreto infatti, secondo l’Associazione, anziché recepire la 2014/52/UE, ne stravolge totalmente i contenuti e il procedimento risulta drammaticamente indebolito, con un maggiore spazio per arbitrarietà e contrattazione, una diminuzione drastica dell’efficacia valutativa, e una riduzione della partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA.

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Nuova VIA, le 9 criticità secondo Italia Nostra

Per Italia Nostra il D.Lgs 104/2017 ha un profilo potenzialmente criminogeno, che rafforza il carattere di rapina del sistema delle grandi opere e delle infrastrutture territoriali, a discapito del patrimonio culturale e ambientale del Paese. Sono nove i punti contestati:

1) Minor definizione di dettaglio nel progetto sottoposto a VIA

Il decreto elimina l’obbligo di produrre il progetto definitivo previsto nella legislazione previgente e introduce la possibilità di presentare solo un progetto di fattibilità che, oltre ad essere più lacunoso, successivamente al rilascio dell’autorizzazione consente varianti che saranno sottratte a ogni preventiva valutazione. Proprio a causa di queste lacune e delle occasioni offerte da tale variabilità, infine, i costi dell’opera aumenteranno a dismisura e, come è noto, è questo il terreno fertile per corruzione e malavita organizzata.

2) Riduzione della partecipazione dei cittadini e dell’associazionismo

Il decreto elimina la fase di consultazione del pubblico nella procedura di Verifica di assoggettabilità delle opere a VIA contrariamente al «diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone» (Premessa, punto 19) disposto dalla direttiva 2014/52/UE.

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3) Maggior ingerenza della politica nelle procedure tecniche

La commissione VIA sarà di nomina ministeriale e si avvarrà di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Ambiente formato da 30 dipendenti pubblici con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione (art 6, comma 3). Per i trenta definiti “esperti” l’unico requisito è di aver prestato per cinque anni servizio nella PA. Eppure nell’estate 2016 la Corte dei Conti aveva bocciato la commissione VIA, nominata direttamente dal ministro Galletti, per assenza di valutazione comparativa tra i curricula pervenuti. La norma attuale supera agilmente l’ostacolo giudiziario.

4) Esenzione dalla procedura di VIA anche a “casi eccezionali” di “ignota natura”

L’esenzione dalla procedura di VIA, oltre agli interventi disposti in via d’urgenza, relativi ad opere «che riguardano la protezione civile», viene ora estesa anche a «casi eccezionali» (art. 3, comma 1, lett. h) dei quali non è specificata la natura, né l’autorità preposta a stabilire tale eccezionalità. Una norma aperta che, consentendo di aggirare la stringente normativa comunitaria, presenta immediati e certi profili di incostituzionalità.

5) Via libera ai cantieri abusivi

Nel caso in cui un’opera stia procedendo in difformità o in assenza di VIA – o nel caso in cui essa sia stata annullata dal TAR o dal Consiglio di Stato – l’autorità competente assegna un termine entro il quale avviare un nuovo procedimento di valutazione, consentendo persino la prosecuzione dei lavori. Non solo, l’abuso potrà essere iterato, purché nei «termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale» (art. 18, comma 3), termini che – si badi bene – dovrebbe essere proprio la VIA mancante a individuare e definire.

6) Esiguità delle misure sanzionatorie

Se un’opera non ottempera alle prescrizioni di VIA, «salvo il fatto che non costituisca reato», è prevista una sanzione amministrativa da 35.000 a 100.000 euro. Tali valori sono ridotti a 20.000 e 80.000 euro se il proponente, in possesso di VIA, non ne osserva le condizioni ambientali. Sanzioni di valore risibile rispetto all’ammontare dell’opera e ai proventi che ne derivano (si pensi a cave o discariche ma anche agli interventi edilizi importanti), che costituiscono un pericoloso incentivo a delinquere. La modestia delle sanzioni, inoltre, contrasta con la direttiva 2014/52/UE, art. 10bis, dove si stabilisce che le «sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive».

7) La fase transitoria

Nei procedimenti in corso, su istanza del proponente, può essere applicata la nuova disciplina che prevede anche – nel caso di opere pubbliche – un Provvedimento unico in materia ambientale, «comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto» (art. 16, comma 1). Rimane salva la possibilità del proponente di ritirare l’istanza presentata e presentarne una nuova ai sensi del D.Lgs. 104/2017.

In questo ultimo caso potrebbe rientrare – tra le tante grandi opere che costituiscono una minaccia per la salvaguardia dell’ambiente antropizzato – il progetto per il nuovo aeroporto di Firenze, per la realizzazione del quale la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA aveva indicato ben 142 prescrizioni. La nuova procedura consentirà certo di superarle, ma non di superare i rischi derivanti dalla costruzione dell’opera che quelle prescrizioni avrebbero verosimilmente scongiurato.

8) Introduzione della contrattazione

I proponenti e l’autorità competente potranno in ogni momento mettersi d’accordo sul grado di definizione del progetto. Lo sancisce l’art. 9 del D.Lgs.: «Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA». Trattative di questa natura si collocano agli antipodi rispetto alla trasparenza del processo decisionale invocata in premessa dalla direttiva europea (punto 16), che dovrebbe favorire sia la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali, sia il sostegno alle decisioni adottate.

9) Riduzione dei tempi

Il D.Lgs. introduce tempi contingentati per i pareri tecnici, ivi compreso il ricatto ai dirigenti responsabili dell’iter procedurale che ne risponderanno da un punto di vista disciplinare.

Redazione Tecnica

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