Nuova Valutazione Impatto Ambientale VIA in vigore: le novità

In vigore la nuova VIA. Le principali novità sono: dibattito pubblico, possibilità di richiedere un procedimento unico, valutazioni preliminari

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Sono troppe le opere necessarie che in passato sono rimaste ferme per tanto tempo in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale. Per questo motivo, la nuova VIA cambia molte cose. L’entrata a regime sarà piena una volta fatti (in teoria entro 60 giorni) i decreti attuativi del Ministro dell’Ambiente (art. 25), passati i 120 giorni per il recepimento regionale (21/11/2017) e nominata la nuova commissione VIA (90 giorni). Il D.lgs. 104/2017 sulla nuova VIA entra in vigore oggi, 21 luglio 2017. Le novità principali sono:

  • tempi più rapidi e perentori per la procedura di VIA,
  • accorpamento di tutti i pareri ambientali in un “provvedimento unico” (per la Via regionale è obbligatorio),
  • allargamento delle opere soggette a Via statale,
  • nuova procedura anticipata sul progetto di fattibilità

Il testo, introdotto con il D.lgs. 104/2017, modifica il d.lgs.152/2006 consentendo il corretto recepimento della Direttiva 2014/52/UE per la valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede un’applicazione retroattiva ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in avanti.

Scarica il Codice Ambiente aggiornato con il d.lgs. 104/2017.

Direttive Europee

Il 16 maggio 2017 era il termine ultimo fissato dalla Direttiva 2014/52/UE per l’adeguamento delle normative nazionali. Per arrivare all’operatività piena delle nuove regole bisogna aspettare i decreti ministeriali attuativi, che devono essere adottati entro il 19 settembre, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 104/2017.

All’articolo 27 del Codice Ambiente è introdotta una procedura di VIA statale “alternativa”, su richiesta: la concentrazione di tutti i pareri in un unico procedimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i titoli abilitativi in materia ambientale necessari per quel progetto.

I tempi della nuova VIA

Nel vecchio articolo 26, i tempi erano: 150 giorni dalla presentazione dell’istanza per la decisione finale, allungabili di altri 60 in caso di accertamenti e indagini complesse. Con la riforma, per la VIA statale (si veda gli articoli 23-25) il limite massimo ordinario è di 195 giorni, che può arrivare fino a 450 giorni con le eventuali fasi non obbligatorie. Se il proponente decide di passare dal nuovo procedimento unico statale, i tempi sono più lunghi: da 325 (termini massimi ordinari) fino a un massimo di 505 giorni (con le fasi eventuali), con il vantaggio che potrà ottenere una soluzione unica per tutte le autorizzazioni ambientali. Leggi anche VIA Valutazione Impatto Ambientale, la riforma garantisce tempi più veloci

Progetti con VIA obbligatoria

Sono indicati nell’Allegato II. Per esempio:

  • impianti termici per la produzione di energia elettrica,
  • vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW,
  • realizzazione di autostrade e strade extraurbane principali,
  • impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.

Tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. La Commissione VIA decide se poi sottoporre il progetto alla Valutazione di impatto ambientale:

  • impianti termici per la produzione di energia elettrica,
  • vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW,
  • realizzazione di strade extraurbane secondarie di interesse nazionale,
  • porti turistici di dimensioni limitate.

Presentazione dei progetti più facile

Si possono presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio (art. 5 c.1 lett. g del Dlgs 152/2006 modificato) equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello da permettere la valutazione compiuta degli impatti. Chi propone il progetto non ha l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA: basta uno studio preliminare ambientale. In caso di modifiche o estensioni, si può richiedere una valutazione preliminare per individuare la procedura da avviare.

Provvedimento unico ambientale

Per i progetti di competenza statale, il proponente può chiedere in alternativa alla VIA il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. È previsto un procedimento unico di competenza regionale. Le regole per la VIA saranno uguali in tutta Italia, le procedure saranno digitalizzate e si potrà eliminare l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani.

VIA regionale

Il nuovo art. 27-bis del 152 stabilisce che l’autorità che deve seguire la procedura unica obbligatoria sia la l’ufficio regionale competente in materia ambientale.

Dibattito pubblico

Per coinvolgere e informare le popolazioni interessate dalla realizzazione di un’infrastruttura o un impianto, è potenziato lo strumento del dibattito pubblico, come previsto dal Codice Appalti (d.lgs. 50/2016).

Rispetto al passato, si anticipa la procedura di valutazione. Nell’impianto del testo questo dovrebbe rendere più “aperta” la fase di consultazione pubblica. Nel caso delle grandi infrastrutture e quando entrerà in vigore il decreto Delrio, ci sarà il debat public. Per i progetti dell’Allegato II per i quali non si è svolto il dibattito pubblico si può avviare l’inchiesta pubblica (articolo 24-bis, novità) che dovrebbe consistere in un dibattito-consultazione aperta, diverso dalle tradizionali osservazioni su un progetto “blindato”.
Una volta scelti debat public o inchiesta pubblica e una volta elaborato la seconda parte del progetto di fattibilità (la parte tecnica), si volge la valutazione VIA vera e propria, seguita dalla “verifica di ottemperanza”.

Le integrazioni: possibilità di sospensione temporanea

Per scongiurare che le procedure ripartano ogni volta da zero, come succedeva con la vecchia impostazione, se sono necessarie integrazioni documentali e progettuali particolarmente complesse, l’autorità competente può concedere, una sola volta, la sospensione del procedimento di VIA. Lo stop potrà essere al massimo di 180 giorni. Se si va oltre al termine l’iter si ferma e la VIA è negativa.

Se il ministero dell’Ambiente non riesce a chiudere entro i termini previsti dalla legge, l’adozione del provvedimento conclusivo sarà sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri “entro i successivi trenta giorni”.

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Redazione Tecnica

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