Mancano ormai solo due mesi al 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma del condominio (legge n. 220 del 22 dicembre 2012), e la nostra Redazione prosegue nell’esame di alcuni degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina, che modificherà le norme che regolano il condominio degli edifici.
Oggetto di questo post è l’analisi dell’art. 1122-ter del codice civile, introdotto proprio dalla riforma del condominio, relativo all’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni.
Vediamo dunque quali sono i limiti e le prescrizioni riguardanti questo aspetto, che abbraccia anche il tema della privacy.
Per affrontare con competenza l’argomento, ci facciamo aiutare dall’avv. Davide Sole che ha recentemente pubblicato, per i tipi Maggioli, il Codice del nuovo condominio commentato con formulario.
Ricordiamo ai nostri lettori che per essere informati su tutti gli aspetti della riforma del condominio realizzata con la legge 220/2012 è possibile consultare il nostro Speciale Dossier Riforma del Condominio, costantemente aggiornato con notizie e approfondimenti tematici.
Ediltecnico.it Quali sono le maggioranze richieste dalla nuova riforma del condominio per chi decide di installare impianti di videosorveglianza nelle parti comuni del proprio condominio?
Davide Sole. Il nuovo articolo 1122-ter del codice civile stabilisce espressamente che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza debbano essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Ediltecnico.it Supponiamo che la deliberazione passi, cosa deve fare l’amministratore di condominio?
Davide Sole. Anzitutto occorre premettere che i sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni degli edifici non violino la privacy di tutti coloro che di tali spazi sono i fruitori. In altri termini, l’installazione delle telecamere è consentita solo se le altre misure siano ritenute insufficienti e sia l’unica soluzione percorribile, anche da un punto di vista dei costi.
Ediltecnico.it Ma tornando agli obblighi dell’amministratore di condominio…
Davide Sole. Sono tre gli adempimenti di legge necessari. Occorre acquistare e posizionare dei cartelli che informino i visitatori dell’esistenza delle telecamere. In secondo luogo è necessario che l’amministratore del condominio indichi i motivi della videosorveglianza e, terzo, è obbligatorio cancellare le immagini entro 24 ore dalla registrazione.
Ediltecnico.it Lei ha detto che l’installazione di telecamere nelle parti comuni va considerata come una sorta di ultima ratio. Quando allora la videosorveglianza diventa illegittima?
Davide Sole. Deve ritenersi illegittima la videosorveglianza dei luoghi in cui non si sono mai verificati furti o intrusioni di terzi estranei.
Ediltecnico.it Perché?
Davide Sole. Perché in questo caso si tratterebbe di un inutile deterrente destinato a influenzare negativamente il comportamento e il movimento delle persone che vi transitano. Inoltre è illegittima anche l’installazione di telecamere non funzionanti, poiché determina comunque una forma di condizionamento. Non vi è dubbio, infatti, che la sola vista di una telecamera, a prescindere dall’effettivo funzionamento, possa condizionare i movimenti delle persone.
Ediltecnico.it Cosa bisogna fare per evitare di incorrere in violazioni della privacy?
Davide Sole. Per evitare di incorrere nel reato di interferenza illecita nella vita privata, l’angolo di visuale delle riprese deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del condominio, senza recare molestia ai confinanti riprendendo aree e unità immobiliari estranee al condominio stesso.
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