Qualche giorno addietro avevo segnalato la sentenza n. 3240 del 19 dicembre 2011 del T.A.R. Lombardia, sez. II Milano, in materia di attività edilizia libera nella quale i giudici avevano individuato una serie di interventi edilizi minimi non necessitanti del preventivo rilascio di alcun titolo edilizio.
Adesso ritorno sull’argomento segnalando la recentissima sentenza del TAR Lombardia, Milano 4 gennaio 2012 n.6, secondo cui, al contrario, non può essere considerata attività edilizia libera la posa di una piattaforma elevatrice.
Era accaduto che un condomino aveva richiesto la posa di una piattaforma elevatrice (consistente in un vano in carpenteria metallica delle dimensioni di 160 cm per 170 cm, dotato di incastellatura strutturalmente vincolata alla parete dell’edificio e di opere di fondazione, volte a scaricare sul terreno sia il carico della struttura che i pesi accidentali), finalizzata a facilitare l’accesso all’appartamento situato al terzo piano di un familiare con difficoltà motorie.
I giudici hanno ritenuto tale intervento non qualificabile come ipotesi di attività edilizia libera bensì soggetto al preventivo rilascio del permesso di costruire, “trattandosi di un intervento idoneo ad incidere sulla sagoma dell’edificio, intesa come la conformazione planivolumetrica della costruzione (ovvero, il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale)”.
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