IMU 2025, scadenza 16 giugno: esenzioni, agevolazioni, calcolo

Lunedì 16 giugno 2025 scade il termine per pagare l’acconto o la rata unica dell’IMU. Vediamo chi deve pagarla, chi è esentato, chi ha sconti e come calcolarne l’importo

Come sappiamo, il 16 giugno di ogni anno scade il termine per pagare l’acconto o la rata unica dell’IMU – Imposta Municipale Unica, ovvero l’imposta sul possesso di immobili – e il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU (in caso nella scadenza di giugno si sia pagato solo l’acconto).

Come è noto, chi possiede alcuni tipi di immobili è chiamato dal Fisco a pagare un’imposta sul possesso della casa o di un immobile: si tratta dell’Imposta Municipale Unica, introdotta nel 2011 come erede della vecchia ICI. Dalla sua introduzione sono cambiate alcune regole: dal 2014 l’IMU si paga infatti solo per seconde case, negozi, uffici e capannoni, e dal 2020 racchiude anche la TASI.

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IMU 2025, esenzioni

Ma chi deve pagare l’IMU? L’imposta sul possesso di immobili, in linea generale, è dovuta da:

  • proprietari di immobili e fabbricati, terreni e aree fabbricabili (solo se in piena proprietà), seconde case;
  • titolari del diritto di usufrutto;
  • titolari del diritto d’uso;
  • titolari del diritto di abitazione (in caso di decesso di uno dei due coniugi, pagherà IMU il coniuge superstite per la casa coniugale);
  • titolari del diritto di enfiteusi, di superficie;
  • concessionari di aree demaniali;
  • utilizzatori nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing sin dalla data di stipula del contratto (anche per immobili in corso di costruzione);
  • coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ci sono però alcune eccezioni alla regola dell’obbligo tributo. Dal 1° gennaio 2014 sono infatti esonerati dal pagamento dell’imposta sugli immobili i possessori delle abitazioni principali, a meno che non facciano parte delle categorie catastali che le classificano come “di lusso” (cioè A/1, A/8 e A/9).

Per “abitazione principale” si intende l’immobile in cui il possessore “dimora abitualmente e risiede anagraficamente“: in mancanza di anche uno solo di questi due requisiti (residenza anagrafica o dimora fisica) l’immobile è automaticamente considerato seconda casa e quindi soggetto al versamento dell’imposta.

Quindi sono esenti dal pagamento dell’IMU:

  • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
  • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari));
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • immobili ricadenti nella ZES Unica Mezzogiorno (acquisti o costruzioni 2025, destinati ad attività d’impresa);
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, ecc.);
  • immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, e immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali;
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
  • immobili situati in aree colpite da calamità naturali con stato d’emergenza attivo o prorogato (es. alluvioni 2023-2024 in Emilia-Romagna, Marche, Toscana)

Inoltre ricordiamo che, di regola, non paga l’IMU:

  • il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto);
  • l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);
  • la società di leasing concedente (l’imposta viene versata dall’utilizzatore);
  • il comodatario (l’imposta viene versata dal comodante titolare dell’immobile);
  • l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (l’imposta viene versata dal proprietario dell’azienda concessa in affitto);
  • il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;
  • proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia (dal 2025 i Comuni devono acquisire anche copia della denuncia penale).

IMU 2025, agevolazioni

Oltre alle esenzioni previste per legge, esistono anche alcune agevolazioni o sconti sul pagamento dell’imposta, alcune sul possesso della seconda casa, altre sui genitori che danno le case in comodato d’uso ai figli.

Vediamo le agevolazioni previste per l’IMU 2025:

  • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili/inabitabili, e di fatto non utilizzati;
  • riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
  • riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

IMU 2025, aliquote e calcolo

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile (rendita catastale degli immobili soggetti all’imposta rivalutata prima del 5% e poi moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione) un’aliquota.

L’importo ottenuto, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi e alla percentuale di possesso dell’immobile (il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero).
 
Le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

  • una ordinaria pari allo 0,86%: i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
  • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%: i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento.

Inoltre sono previste aliquote diverse in alcuni casi particolari:

  • 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale: i comuni possono solo ridurla, fino all’azzeramento;
  • 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce): i comuni possono aumentarla allo 0,25%, oppure ridurla fino all’azzeramento;
  • 0,76% per i terreni agricoli: i comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;
  • 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D: i comuni possono aumentare l’aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino al limitedello 0,76%.

Per verificare l’aliquota applicata dal proprio Comune è possibile collegarsi a un’apposita pagina web sul sito istituzionale MEF, raggiungibile a questo indirizzo.

IMU 2025, scadenze

L’IMU si paga di norma in due rate diverse: un acconto e un saldo.

  • Lunedì 16 giugno 2025: pagamento della rata unica oppure pagamento dell’acconto – si paga in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2025, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2024;
  • Martedì 16 dicembre 2025: pagamento del saldo IMU – sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

Inoltre entro il 30 giugno 2025 va trasmessa la dichiarazione IMU per l’anno 2024.

IMU 2025, come si paga

Si possono pagare acconto, rata unica e saldo, in diversi modi:

  • Modello F24 standard o semplificato, consulta questa pagina per i codici tributo realtivi all’IMU;
  • Piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
  • Apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

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Marco Campagna | Maggioli Editore 2022

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