Superbonus. Fotovoltaico agevolabile anche se intestatario utenza non coincide con beneficiario

In caso di comproprietà dell’immobile, la non coincidenza tra l’intestatario dell’utenza e il beneficiario del Superbonus non rappresenta un ostacolo all’accesso dell’agevolazione

Con l’interpello alle Entrate n. 545/2022 un contribuente chiede chiarimenti sull’agevolazione dell’impianto fotovoltaico con il Superbonus.

Nello specifico si legge che: l’Istante in qualità di comproprietario di un’unità immobiliare residenziale, ha effettuato l’installazione di un impianto fotovoltaico (intervento trainato) e fa presente che l’energia non auto consumata in sito (ovvero non condivisa per l’auto consumo) viene ceduta in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

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Tuttavia, l’Istante oltre ad essere committente dei lavori di efficientamento, è anche intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse mentre l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE è l’altro comproprietario e unico residente nell’abitazione.

Il contribuente si rivolge alle Entrate per capire se, ai fini del Superbonus, sia necessario che il beneficiario dell’agevolazione, avendo sostenuto le spese per l’intervento l’installazione dell’impianto fotovoltaico, debba essere anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in avanzo al GSE oppure se la non coincidenza tra l’intestatario dell’utenza e il beneficiario del Superbonus non rappresenti un ostacolo all’accesso dell’agevolazione.

Vediamo cosa risponde a proposito l’Agenzia.

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Ok al Superbonus per impianto fotovoltaico sull’immobile in comproprietà

L’Agenzia, ribadisce nuovamente quanto riportato nella circolare n. 24/E del 2020, ovvero che anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di:

  • proprietario,
  • nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Entrate pertanto specifica che se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

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Necessaria la stipula della convenzione con il GSE

Entrate ricorda che per poter godere del 110 deve essere garantita la cessione al Gestore dei Servizi Energetici dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, per questo è necessario che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.

Fatta questa precisazione, Entrate specifica che non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Quindi per l’Istante non ci sono ostacoli alla fruizione del Superbonus per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

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Foto:iStock.com/deepblue4you

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