Esame di stato architetti e ingegneri 2024: MUR chiarisce come sarà la prova

Prevista una prova scritta e una prova orale per l’esame di Stato di abilitazione 2024 alla professione di ingegnere, ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 635, rilasciata il 29 aprile 2024 sono state introdotte nuove e importanti indicazioni per l’Esame di Stato 2024 di abilitazione alle professioni regolamentate, comprese quelle di architetto e ingegnere. Tuttavia non erano state chiarite quante e quali prove effettuare, l’unica certezza riguardava la modalità in presenza e non più da remoto.

I dubbi sono stati sciolti con la nota MUR n° 9512 del 17/05/2024.

Vediamo quindi quali sono le indicazioni contenute nel documento diffuso avente per oggetto “Ordinanze Ministeriali per l’indizione della I e della II sessione degli esami di Stato per l’anno 2024 di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, non regolamentate e di dottore commercialista ed esperto contabile. Indicazioni”.

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Indice

Esame di stato architetti e ingegneri 2024: previsto scritto e orale

Si legge nella nota MUR che relativamente all’esame di Stato di abilitazione alla professione di ingegnere e ingegnere iunior, per l’anno 2024 – nell’ambito della competenza demandata alla commissione – è prevista una prova scritta e una prova orale.

Relativamente all’esame di Stato di abilitazione alla professione di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, per l’anno 2024 – nell’ambito della competenza demandata alla commissione – è prevista una prova pratica (il progetto) e una prova orale.

Esame di stato architetti e ingegneri 2024: come sarà la prova

La prova pratica per gli architetti e la prova scritta per gli ingegneri probabilmente durerà 8 ore come in passato.

Nel documento viene anche indicato che in riferimento all’ordine cronologico di svolgimento, le prove si effettueranno nel rispetto dell’ordine di svolgimento indicato nel regolamento di riferimento di ciascuna professione.

Inoltre, in merito all’eventuale esenzione dalla/e prova/e per la professione che la prevede, viene precisato che “non si ritiene da applicare l’esonero“. Ciò vuol dire che chi è già iscritto all’albo della Sezione B non avrà l’esonero di una prova, così come chi ha svolto il tirocinio.

Per saperne di più consigliamo la visione del webinar dell’Arch. Alberto Fabio Ceccarelli, a cura di Maggioli Editore.

Redazione Tecnica

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