Edilizia libera: ok alle voliere, no alle serre con tamponature e serramenti

Una serra realizzata con materiali tipicamente usati per le vere e proprie costruzioni può modificare lo stato dei luoghi in maniera “permanente”. Questa e altre considerazioni sul tema con la rassegna settimanale di sentenze

Mario Petrulli 12/11/21
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Come ogni settimana, ecco una selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate nei giorni scorsi, a cura dell’Avv. Mario Petrulli.

Gli argomenti oggetto delle pronunce sono:

  • Attività edilizia libera – non necessità di autorizzazione paesaggistica – esclusione
  • Posa di una voliera – natura di attività edilizia libera
  • Sanzione per abusi edilizi – norma applicabile al momento dell’adozione del provvedimento repressivo
  • SCIA – inibitoria dopo i 30 giorni dalla presentazione – illegittima
  • Serra tamponata con serramenti e pannelli in legno – attività edilizia libera – esclusione

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Attività edilizia libera e autorizzazione paesaggistica

TAR Liguria, sez. II, sent. 2 novembre 2021, n. 917

La circostanza che un’opera possa rientrare nell’alveo dell’edilizia libera non esonera di per sé il proprietario dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di aree o immobili d’interesse paesaggistico e l’intervento non rientri tra quelli di lieve entità

La circostanza che un’opera possa rientrare nell’alveo dell’edilizia libera, comunque, in linea generale, non esonera di per sé il proprietario dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica – ove si tratti di aree o immobili d’interesse paesaggistico e l’intervento non rientri tra quelli di lieve entità di cui al DPR n. 31 del 2017 – perché la normativa urbanistico-edilizia e quella paesistica hanno finalità diverse, come confermato dall’art. 167, co. 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, che tra le fattispecie idonee alla sanatoria paesistica comprende la manutenzione ordinaria (che riguarda proprio opere di edilizia libera) nonché dallo stesso art. 6 del DPR n. 380 del 2001, che fa comunque salvo il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio (in questi termini, si v. anche TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 528 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sent. n. 732 del 2017).

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La posa di una voliera rientra nell’ attività edilizia libera

TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 2 novembre 2021, n. 6839

La posa di una voliera rientra nell’attività edilizia libera e non richiede l’autorizzazione paesaggistica

Come si evince dal glossario contenente l’elenco – non esaustivo – delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (punto 47 dell’allegato), le voliere sono espressamente indicate tra gli interventi di edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, che richiama “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (tra cui rientrano anche le voliere), qualificandoli come interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo.

Non si può neanche ritenere necessaria l’autorizzazione paesaggistica: infatti, appare applicabile alle voliere il punto A.19 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017, che esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per: “palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie.”

In tal senso si è espresso il TAR Sicilia, Catania, sez. IV, nella sent. n. 410/2021, relativamente ad un pollaio e a gabbie per conigli, cioè a manufatti che, per struttura, dimensioni e funzione, appaiono del tutto assibilabili alle voliere (in tal senso, cfr. recentemente TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 2 novembre 2021, n. 6839).

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Sanzione abusi edilizi: norma applicabile al momento dell’adozione del provvedimento

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 2 novembre 2021, n. 6858

Ai fini della repressione dell’illecito edilizio, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione dispone la sanzione

Secondo il consolidato arresto giurisprudenziale, “ai fini della repressione dell’illecito edilizio, è comunque applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione dispone la sanzione, in quanto, attesa la natura permanente dell’illecito stesso, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l’obbligo di eliminare l’opera illecita, onde il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, anche per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina tale potere” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 20.10.2020, n.6323).

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Gli abusi edilizi

La linea di demarcazione tra un’opera edilizia legittima e una abusiva è spesso di dubbia determinazione: errare nell’individuare la fattispecie o il relativo procedimento può portare a gravi conseguenze giuridiche e giudiziarie, talvolta penali. Questa apprezzatissima Guida, aggiornata con il “Glossario di edilizia libera”, che riporta un elenco esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, con i decreti SCIA 1 e SCIA 2 e con l’autorizzazione paesaggistica semplificata, dopo un’approfondita analisi delle tipologie edilizie, si sofferma sulla vincolistica, ossia quel sistema invisibile di vincoli che spesso si sovrappongono sullo stesso territorio per varie ragioni, la quale svolge un ruolo di primo piano nell’individuare, a parità di opera, quale atto abilitativo occorrerà conseguire e quali differenti conseguenze vi saranno, in caso di abuso, sul fronte penale e su quello della sanabilità. A tale proposito, il volume approfondisce anche i punti di contatto fra abusi edilizi, condono edilizio, accertamento di conformità e sanatoria giurisprudenziale. Completa di un ricco Formulario tecnico-legale, riportato anche online per la personalizzazione e la stampa e un Massimario delle più recenti sentenze in materia.Emanuele Montini, come avvocato si è specializzato nel settore edilizio-urbanistico e dell’ambiente. Consulente e docente presso diversi enti pubblici e privati, è stato vicepresidente della Commissione urbanistica del Comune di Roma, Capo Ufficio Legislativo di un organo parlamentare e Segretario Generale di Italia Nostra. 

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SCIA: l’Amministrazione può legittimamente inibire i lavori solo 30 giorni

TAR Molise, sez. I, sent. 2 novembre 2021, n. 366

L’Amministrazione può legittimamente inibire i lavori di cui alla S.C.I.A. in materia edilizia solo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, decorso il quale residua la sola possibilità di agire in autotutela

L’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 espressamente dispone che: “1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie.” (…) “6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (…)”.

L’art. 19 della l. 241/1990, a sua volta, stabilisce quanto segue: “6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n .380, e dalle leggi regionali”.

Il citato articolo 19, al comma 4, precisa infine che, decorso il termine di legge (per l’edilizia, 30 giorni), l’amministrazione competente può adottare comunque i provvedimenti inibitori o conformativi della s.c.i.a. (di cui al comma 3) allorché ricorra la presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della l. n. 241 del 1990.

Dal quadro normativo appena delineato emerge in maniera chiara, pertanto, che l’Amministrazione può legittimamente inibire i lavori di cui alla s.c.i.a. in materia edilizia solo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, decorso il quale residua la sola possibilità di agire in autotutela.

La giurisprudenza è unanime in tal senso: “In generale, infatti, è illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia d’inizio attività per la realizzazione di un intervento edilizio, adotta provvedimenti inibitori o sanzionatori dopo che sia decorso il termine previsto per il consolidamento del titolo, senza rispettare i limiti e le condizioni in base ai quali è possibile esercitare i poteri di autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241. (…) Il termine per l’esercizio del potere inibitorio doveroso, nel caso di d.i.a., è perentorio; comunque, anche dopo il decorso di tale spazio temporale, la p.a. conserva un potere residuale di autotutela. Tale potere, con cui l’amministrazione è chiamata a porre rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dalle norme vigenti, con particolare riguardo alla necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio”: così Cons. St., Ad. Plen., n. 15 del 2011; Cons. St., sez. IV, n. 788 del 2014; conf.: T.A.R. Molise, n. 282 del 2013; T.A.R. Campania – Napoli, n. 2273 del 2013; T.A.R. Lazio – Roma, n. 3642 del 2013.

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Serra tamponata con serramenti e pannelli in legno non rientra nell’ attività edilizia libera

TAR Liguria, sez. II, sent. 2 novembre 2021, n. 918

Non rientra nell’attività edilizia libera una serra che presenta una tamponatura laterale in serramenti e in pannelli di legno, la cui rimozione ne comporta necessariamente la demolizione

L’art. 6 del DPR n. 380 del 2001 ricomprende espressamente nell’alveo dell’attività edilizia libera, tra l’altro, la realizzazione di «serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola».

Dalla norma si evince che, affinché un manufatto possa essere qualificato come serra “mobile” piuttosto che “fissa”, occorrono due condizioni:

  1. la prima è l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;
  2. la seconda, invero connessa alla prima, è la “stagionalità”, ossia l’attitudine a essere periodicamente rimossa e reinstallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato (in questi termini si v., tra le tante, TAR Liguria, sent. n. 53 del 2021, nonché TAR Veneto, sent. n. 39 del 2021, TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 784 del 2019 e TAR Piemonte, sent. n. 1351 del 2017).

Tanto premesso, dinanzi ad una serra che presenta una tamponatura laterale in serramenti e in pannelli di legno – dunque realizzata con materiali tipicamente usati per le vere e proprie costruzioni – si deve ritenere, da un lato, che una sua rimozione ne comporti necessariamente la demolizione ed escludere, dall’altro, che questa venga periodicamente rimossa e reinstallata; in questo contesto, lo stato dei luoghi può dirsi modificato in maniera “permanente” e non “temporanea”, con la conseguenza che serve conseguire il titolo edilizio prima di procedere all’installazione della serra.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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