ENEA ha pubblicato da qualche giorno un importante aggiornamento per quanto riguarda interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, e che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
La novità è fondamentale per poter ottenere l’ecobonus: da ora in poi senza marcatura CE degli infissi, nessuna agevolazione.
Novità ecobonus serramenti e infissi: ora serve la marcatura CE
Ricordiamo velocemente che l’aliquota di detrazione è pari al:
– 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020 nel caso delle singole unità immobiliari (con la clausola che per le spese sostenute fino al 31/12/2017 si applica un’aliquota di detrazione pari al 65%);
– 65% delle spese totali sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020 4 nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Leggi anche: Ecobonus, vale per la serra solare?
Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60 mila euro per unità immobiliare, e se l’intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell’involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane la stessa.
Cosa prescrive il nuovo vademecum ENEA?
Viene specificato che la documentazione di tipo “tecnico” da conservare a cura del cliente è la seguente.
>> Originale della “scheda descrittiva dell’intervento”
riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato.
>> Asseverazione
redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.
Approfondisci anche: Nuovo APE – Attestato Prestazione Energetica Edifici
Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:
– all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
– in un’autocertificazione del produttore;
– nell’asseverazione;
>> Schede tecniche di prodotto e marcatura CE
** Scarica il vademecum Enea aggiornato
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