Nuovo APE – Attestato Prestazione Energetica Edifici

Con la pubblicazione a fine marzo 2016 della nuova versione delle nuove norme UNI per la certificazione energetica degli edifici (UNI 10349:2016, revisione parte 4 e  nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300) si è chiuso il “cerchio” per la normativa tecnica su cui basarsi per la preparazione del Nuovo APE Attestato di Prestazione Energetica, che è cambiata dal 29 giugno 2016, data in cui sono entrate in vigore le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS citate a completamento della disciplina della legge 90/2013 e dei decreti attuativi successivi, tra cui quelli del 26 giugno 2015.

Il 15 luglio 2015 erano stati infatti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 (S.O. n. 39) i tre decreti 26 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico dedicati all’efficienza energetica degli edifici e al nuovo APE, l’attestato di prestazione energetica uniforme su tutto il territorio nazionale.

Novità interessanti riguardano l’entrata in vigore del Nuovo APE: leggi per approfondire Nuovo APE in vigore dal 29 giugno 2016: quali novità ci sono? Sono inoltre entrate in vigore le norme UNI per la certificazione energetica: ecco l’analisi dei contenuti. Poi, un’analisi delle modalità dipresentazione dell’APE in tutte le Regioni d’Italia: Trasmissione APE: come si fa Regione per Regione

APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il presente  manuale  fornisce  tutte  le  informazioni  utili  al  certificatore  energetico al fine di redigere un completo e corretto Attestato di Prestazione Energetica (APE)   ed è aggiornato ai d.m. 26 giugno 2015  e alle norme UNI/TS 11300:2016  (parti 4-6)    e UNI 10349:2016. L’opera analizza in maniera dettagliata tutte le fasi della certificazione energetica, da quella di pre-sopralluogo all’invio del certificato agli uffici regionali/provinciali compe- tenti, passando per un’attenta disamina di tutte le informazioni necessarie da reperire per imputare correttamente i dati all’interno del software di certificazione. Il manuale, inoltre, offre un’analisi completa della normativa, con citazioni di norme tecniche, leggi e FAQ in vigore, al fine di facilitare eventuali approfondimenti del lettore. La spiegazione delle varie azioni, che il certificatore deve intraprendere per portare a termine l’incarico, permette quindi di acquisire un valido metodo per produrre un per- fetto Attestato di Prestazione Energetica. Vengono trattati anche gli obblighi in capo al professionista, le responsabilità e le relative sanzioni. L’opera si completa con una pratica check-list che il certificatore energetico può utiliz- zare per garantire uno svolgimento efficace della propria attività, evitando il rischio di non segnalare dati  importanti.   Sebastiano Ciciriello,Ingegnere laureato presso il Politecnico di Bari in Ingegneria Edile-Architettura. Cofondatore dello studio associato di ingegneria “Diagnostica Monitoraggio e Progettazione” (www.asso- ciatidmp.it).Si occupa di tutti i temi legati alla diagnostica e monitoraggio energetico-strutturale degli edifici, al fine di realizzare interventi edilizi basati su modelli matematici ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Consulente tecnico presso il tribunale di Trani, si occupa anche di prevenzione incendi ed è certificato ai sensi della ISO 9712  quale operatore termografico di 2°  Livello.

Sebastiano Ciciriello | 2017 Maggioli Editore

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Sommario dossier Nuovo APE

1.Applicazione del nuovo APE sul territorio nazionale
2.Analisi dei decreti 26 giugno 2015
3.Appunti di progettazione energeticamente efficiente
4.Decreto Linee Guida APE: 13 domande, 13 risposte
5.Gli strumenti operativi sul nuovo APE

Il decreto recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici è entrato in vigore il 1° ottobre 2015 e presenta numerose novità.

1. Disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica (par. 5 delle Linee guida).

2. Informazioni che il nuovo APE deve obbligatoriamente riportare pena la sua invalidità (su questo tema è possibile approfondire leggendo l’articolo sui motivi che portano a invalidare un attestato di prestazione energetica).

3. Formalità da rispettare sugli annunci di vendita e locazione immobiliare e relativo format da utilizzare.

4. Format del nuovo APE e dell’AQE (attestato di qualificazione energetica).

5. Disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del nuovo APE e sulla sua trasmissione alla Regione o alla Provincia autonoma competente per il territorio.

Tutti questi aspetti e molti altri di natura prettamente tecnica sono esaminati con esempi e approfondimenti nella nuova edizione del volume dell’ing. Giovanna De Simone Guida al nuovo attestato di prestazione energetica degli edificiaggiornato ai decreti 26 giugno 2015.

Applicazione del nuovo APE sul territorio nazionale

La disciplina di dettaglio sul nuovo APE non si applica nell’intero territorio nazionale, bensì trova diretta applicazione solo nelle Regioni e/o Provincie autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni normative in materia di certificazione energetica ovvero nelle Regioni e Provincie autonome che pur avendo legiferato in materia, abbiano recepito esclusivamente le prescrizioni della precedente direttiva 2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE.

Non si applica invece nelle Regioni e/o Provincie autonome che abbiano legiferato in materia, in maniera conforme alla direttiva 2010/31/UE (fermo restando che non sempre risulta agevole accertare se una determinata normativa regionale possa considerarsi o meno conforme alla suddetta direttiva comunitaria del 2010); è previsto, peraltro, a carico di questi ultimi enti, nell’ottica di una omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale, l’onere di intraprendere misure atte a favorire, entro il 1° ottobre 2017, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle nuove Linee guida approvate con il D.M. 26 giugno 2015 (così dispone l’art. 3 del suddetto decreto).

Fonte: Consiglio nazionale del Notariato

Analisi dei decreti 26 giugno 2015

A seguito della pubblicazione e dell’entrata in vigore del decreto sul nuovo APE e sull’efficienza energetica degli edifici, il Consiglio nazionale del Notariato e il Ministero dello sviluppo economico hanno realizzato delle agili guide che forniscono ai lettori informazioni dettagliate su aspetti specifici.

Pubblicato lo scorso 18 settembre 2015, il Notariato ha redatto la guida Certificazione energetica: le novità in vigore dal 1° ottobre 2015 che esaminano in maniera specifica il decreto sul nuovo APE.

Nel mese di ottobre 2015 è la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del MiSE a pubblicare un opuscolo contenente Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia.

Nel mese di agosto 2016 il Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con CTI ed ENEA ha rilasciato un aggiornamento del documento con una lista di 70 quesiti risolti sul decreto legislativo 28/2011 e sui decreti di giugno 2015: scarica qui il documento CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA (70 FAQ).

Per una analisi di tutto ciò che è cambiato e una guida alla redazione del nuovo attestato di prestazione energetica degli edifici è inoltre disponibile l’ebook degli ingegneri Giorgio Pansa e Sonia Lupica Spagnolo sui temi della progettazione e della certificazione energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione.

Progettazione e certificazione energetica degli edifici

Questo ebook offre al lettore una panoramica dettagliata dei contenuti dei tre decreti 26 giugno 2015, attuativi del d.lgs. n. 192 del 2005, relativi alla progettazione e certificazione energetica degli edifici.Per ogni decreto (la cui entrata in vigore è il 1° ottobre 2015) vengono analizzati i contenuti, evidenziate le novità rispetto alla normativa previgente e indicati i punti salienti per lo svolgimento dell’attività professionale. L’ebook è corredato da tabelle e schemi che guidano il lettore alla comprensione della nuova normativa con un taglio pratico e operativo.I decreti analizzati sono i seguenti:Decreto sui requisiti minimiIl decreto rivede tutti gli attuali requisiti minimi sulla prestazione energetica degli edifici, introducendone di nuovi. Inoltre dal 1° ottobre 2015 abroga completamente il d.P.R. n. 59/2009.Decreto sulla relazione tecnicaIl decreto riporta gli schemi di relazione tecnica contenenti le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.Decreto sulle linee guida nazionali per la certificazione energeticaIl decreto nasce con l’intento di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione di prestazione energetica (APE) degli edifici sull’intero territorio nazionale.Completa l’ebook l’appendice normativa che riporta integralmente il testo dei tre decreti compresi tutti gli allegati e i documenti tecnici.Giorgio PansaIngegnere edile, dottore di ricerca, si occupa delle tematiche progettuali e di ricerca connesse alle prestazioni energetiche dell’ambiente costruito. È specializzato in simulazioni energetiche (edifici e impianti) e in fisica dell’edificio e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano.Sonia Lupica SpagnoloIngegnere edile, dottore di ricerca, progettista di impianti ad uso civile, è autrice di diverse pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico sulla qualità, l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano.

Pansa G., Lupica Spagnolo S. | 2015 Maggioli Editore

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Appunti di progettazione energeticamente efficiente

In questa sezione presentiamo una mini guida alla progettazione energeticamente efficiente realizzata dal nostro blogger Sebastiano Ciciriello, ingegnere civile e certificatore energetico che ha analizzato prescrizioni, requisiti e verifiche sugli edifici alla luce delle norme sui requisiti minimi (applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

1. Nuovi decreti di efficienza energetica validi per tutti gli interventi

2. Nuovi decreti di efficienza energetica: prescrizioni, requisiti e verifiche

3. Involucro edilizio: interventi di riqualificazione ed efficienza energetica

4. Nuovi decreti di efficienza energetica: interventi sugli impianti tecnologici

Sempre a cura dell’ing. Ciciriello si segnala anche il post che illustra funzioni e caratteristiche del SIAPE, il sistema informativo per il nuovo APE.

Decreto Linee Guida APE: 13 domande, 13 risposte

Per una più agevole lettura, si riportano di seguito le FAQ a cui hanno risposto i tecnici del Ministero dello sviluppo economico relativamente al solo decreto sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica e sul nuovo APE.

Inoltre ricordiamo che sono disponibili i quesiti risolti sul nuovo APE a cura dell’architetto Luca Raimondo, autore tra l’altro dei manuali sulla valutazione dei ponti termici in edilizia e sulla procedure di certificazione energetica: dal sopralluogo all’APE.

DOMANDA #1

Non esistono norme transitorie, per cui, mentre è chiaro che per compravendite e locazioni i nuovi APE seguiranno le nuove linee guida, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali (e anche il i requisiti minimi)?

Posso prospettarsi più casi:

– Visto che nella normativa si fa riferimento alla data di richiesta del permesso a costruire, i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente e nella redazionedell’APE/AQE finale si fa riferimento alle vecchie linee guida, ameno che non intervengano variazioni tali da richiedere un nuovo permesso a costruire – Oppure i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente, mentre la redazione dell’APE/AQE va fatta secondo le nuove linee guida (ma in questo caso verranno analizzati solo riscaldamento e acs o comunque tutti i servizi?…) – Oppure sia requisiti minimi che linee guida non seguono “la regola” della data della richiesta del permesso a costruire e quindi si applicano i nuovi decreti anche alle pratiche edilizie in corso..

C’è la possibilità di scegliere tra APE vecchio e metodo nuovo?

RISPOSTA #1

I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.

L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.

Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere

DOMANDA #2

Quali, tra gli edifici della categoria E.1, sono le destinazioni d’uso “residenziali”? Per quali categorie è necessario considerare i servizi di illuminazione e trasporto?

RISPOSTA #2

Ai fini della compilazione del nuovo APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie:

E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sotto-categorie:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.

I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali.

Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della destinazione d’uso, si consideri che gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio (cfr. definizione di “prestazione energetica di un edificio” contenuta nella Legge 90/13).

Inoltre il testo del decreto 26 giugno 2015, al capitolo 2, specifica che l’obbligo di determinazione dell’indice di prestazione per l’illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e caserme (appartenenti alla categoria E.1.(1)). Quindi, anche se non esplicitamente detto, per analogia, si faccia lo stesso anche per il servizio di trasporto.

DOMANDA #3

È ammessa la possibilità di produrre un nuovo APE nel quale sia indicata contemporaneamente Residenziale e Non residenziale?

RISPOSTA #3

No, poiché secondo quanto indicato all’Art. 1, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile poter suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d’uso prevalente.

DOMANDA #4

Cosa si intende per intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità immobiliari? Quando si può certificare un intero edificio, una unità immobiliare e un gruppo di unità immobiliari?

RISPOSTA #4

Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel,). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità. Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005: 4. L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare. La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel).

La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti.

DOMANDA #5

È necessario indicare i servizi energetici effettivamente presenti nell’edificio oppure i servizi energetici valutati nel calcolo della prestazione energetica?

RISPOSTA #5

È necessario indicare i servizi energetici valutati o, eventualmente, “simulati” nel calcolo della prestazione energetica.

Per esempio nel caso in cui un edificio residenziale non sia riscaldato e non abbia l’impianto di produzione dell’ACS (acqua calda sanitaria) essi saranno comunque indicati tra i servizi perché è necessario simularli.

Per tenere traccia del fatto che i consumi indicati sono stati calcolati “simulando” la presenza di un impianto fittizio/convenzionale, si indichi, nella tabella degli impianti a pagina 3 dell’attestato, “impianto simulato in quanto assente”. In questo caso non si compilano i campi delle potenze ecc. ma solo le efficienze medie e i fabbisogni EP “simulati”.

DOMANDA #6

Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale. Nel caso di unità dotate di impianto di climatizzazione estiva, ma nelle quali non è presente l’impianto di riscaldamento, è necessario simulare l’impianto di climatizzazione invernale come sempre presente?

RISPOSTA #6

Sì, visto che nel testo delle Linee guida è scritto: Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.

DOMANDA #7

Quale è la superficie utile da mettere al denominatore nel calcolo degli indici di prestazione energetica?

RISPOSTA #7

Secondo la definizione n.50 dell’allegato A del D.Lgs.192/2005: La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.

Per “volumi interessati dalla climatizzazione” si intende l’unione dei volumi riscaldati e raffrescati, corrispondenti a superfici riscaldati o raffrescati (vedere prUNI/TS 11300-5). Tale superficie, così come definita, è utilizzata al denominatore per la determinazione degli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.

DOMANDA #8

In un edificio senza impianto, in cui si simula l’impianto di riscaldamento, ha senso inserire le raccomandazioni? Le raccomandazioni vanno inserite anche per edifici ad altissima prestazione energetica?

RISPOSTA #8

Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità.

In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.

DOMANDA #9

Il tempo di ritorno è un tempo di ritorno semplice o un VAN?

RISPOSTA #9

Per tempo di ritorno nella redazione dell’APE si intende il tempo di ritorno semplice.

DOMANDA #10

Cosa si intende per “impianti combinati”?

RISPOSTA #10

Per “impianto combinato” si intende un impianto asservente più servizi energetici. Suggeriamo comunque di non compilare tale riga in quanto i generatori sono già presenti nelle righe relative ai vari servizi.

DOMANDA #11

Cosa bisogna scrivere nelle righe “Produzione da fonti rinnovabili”?

RISPOSTA #11

Per le fonti rinnovabili si elenchino gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in situ presenti nell’edificio, quali, ad esempio pompe di calore (anche già presente sopra), solare termico, fotovoltaico, ecc. ; Per questi impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna. In particolare si indicheranno: potenza di picco per il fotovoltaico, la potenza nominale elettrica per il mini-eolico, la potenza utile per le pompe di calore. Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari termici, invece della potenza in kW si indicherà il valore della superficie di apertura installata in m2.

DOMANDA #12

Cosa indicare come potenza dell’impianto nel caso di trasporto di cose e persone?

RISPOSTA #12

Si indichi la somma delle potenze elettriche dei motori degli ascensori e delle scale mobili.

DOMANDA #13

Come si compilano i campi relativi alle caratteristiche costruttive?

RISPOSTA #13

Si propone di scegliere l’informazione prevalente in termini di superficie per copertura, struttura, telaio, vetro e ombreggiatura.

Per quanto riguarda le superfici, si propone di sommare la totalità delle aree di telaio presenti, anche di tipologia diversa. Con la medesima logica saranno quindi inserite le superfici di vetro e ombreggiatura (intendendo esclusi gli aggetti verticali, orizzontali e le ostruzioni esterne).

Gli strumenti operativi sul nuovo APE

Per avere ulteriori strumenti con cui approfondire la tematica del nuovo APE e dell’efficienza energetica in edilizia Ediltecnico consiglia il kit per gli ingegneri, gli architetti e i geometri che si occupano di efficienza e risparmio energetico, redigendo gli attestati di prestazione energetica (APE).

Il Manuale del Consulente e del Certificatore Energetico nasce con lo scopo di fornire ai colleghi una guida pratica e approfondita di tutte le procedure di calcolo e di analisi inerenti la stima e il dimensionamento degli interventi che interessano il sistema apporti / dispersioni, in virtù delle normative vigenti.

Il manuale contiene numerosi esempi pratici di calcolo, schede di sopralluogo e guide agli interventi con lo scopo di fornire un supporto che possa essere da guida e da approfondimento.

Con questa III edizione aggiornata il testo vuole illustrare al lettore quali sono gli obblighi e le disposizioni in vigore in tema di certificazione energetica:
– come cambia il nuovo Attestato di Prestazione Energetica,
– quali sono gli obblighi del soggetto certificatore,
– le qualifiche e le competenze a lui richieste,
– quando è obbligatorio redigere l’attestato di prestazione energetica,
– quali dati deve obbligatoriamente contenere l’Attestato di prestazione Energetica per essere valido.

Questo ebook offre al lettore una panoramica dettagliata dei contenuti dei tre decreti 26 giugno 2015, attuativi del d.lgs. n. 192 del 2005, relativi alla progettazione e certificazione energetica degli edifici con un focus particolare sulla redazione del nuovo APE.

Progettazione e certificazione energetica degli edifici

Questo ebook offre al lettore una panoramica dettagliata dei contenuti dei tre decreti 26 giugno 2015, attuativi del d.lgs. n. 192 del 2005, relativi alla progettazione e certificazione energetica degli edifici.Per ogni decreto (la cui entrata in vigore è il 1° ottobre 2015) vengono analizzati i contenuti, evidenziate le novità rispetto alla normativa previgente e indicati i punti salienti per lo svolgimento dell’attività professionale. L’ebook è corredato da tabelle e schemi che guidano il lettore alla comprensione della nuova normativa con un taglio pratico e operativo.I decreti analizzati sono i seguenti:Decreto sui requisiti minimiIl decreto rivede tutti gli attuali requisiti minimi sulla prestazione energetica degli edifici, introducendone di nuovi. Inoltre dal 1° ottobre 2015 abroga completamente il d.P.R. n. 59/2009.Decreto sulla relazione tecnicaIl decreto riporta gli schemi di relazione tecnica contenenti le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.Decreto sulle linee guida nazionali per la certificazione energeticaIl decreto nasce con l’intento di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione di prestazione energetica (APE) degli edifici sull’intero territorio nazionale.Completa l’ebook l’appendice normativa che riporta integralmente il testo dei tre decreti compresi tutti gli allegati e i documenti tecnici.Giorgio PansaIngegnere edile, dottore di ricerca, si occupa delle tematiche progettuali e di ricerca connesse alle prestazioni energetiche dell’ambiente costruito. È specializzato in simulazioni energetiche (edifici e impianti) e in fisica dell’edificio e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano.Sonia Lupica SpagnoloIngegnere edile, dottore di ricerca, progettista di impianti ad uso civile, è autrice di diverse pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico sulla qualità, l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano.

Pansa G., Lupica Spagnolo S. | 2015 Maggioli Editore

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Questo volume vuole essere innanzitutto un utile strumento di aggiornamento sull’evoluzione della normativa: esso presenta a tal fine una rassegna ragionata delle principali disposizioni normative (dall’emanazione della prima direttiva EPBD agli ultimi recepimenti a livello nazionale).

Nella seconda e terza parte del testo, si ripercorrono i passaggi della procedura di calcolo (parti 1 e 2 della specifica tecnica), spiegandone i contenuti e le finalità e mettendo per quanto possibile a sistema in un unico strumento le diverse norme tecniche necessarie alla determinazione della prestazione energetica stessa.

Redazione Tecnica

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