L’art. 36, comma 6 del Codice degli Appalti ha abrogato le norme che prescrivono l’obbligo prioritario di ricorrere all’e commerce. Il Dipartimento Centro Studi della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato la Circolare 133/2017 “Non obbligatorietà del ricorso ai mercati elettronici per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo le modifiche all’art. 36 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)”.
La motivazione? Si legge nella Circolare 133 che l’ambito oggettivo di operatività del principio di ricorso obbligatorio all’ e commerce ha alcuni limiti collegati alla natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento e i servizi di progettazione. È un tema molto delicato sul fronte dei rapporti tra professionisti e stazioni appaltanti. La Circolare analizza le tipologie di procedure elettroniche disponibili sul mercato: ordine di acquisto, richiesta di offerta, trattativa diretta.
L’articolo 36 comma 6 del Codice appalti prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (incluso il Mepa), quindi ha abrogato le norme che prescrivono l’obbligatorio prioritario ricorso al mercato elettronico.
Perchè la progettazione non è adatta all’e commerce
I servizi di progettazione non sono standardizzati. Al contrario, il loro contenuto è plasmato dall’esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze di ogni caso specifico. Per questo motivo, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica né, tantomeno di strumenti di acquisto senza negoziazioni, come gli acquisti su catalogo mediante ordine. I servizi di ingegneria non possono essere contenuti in un catalogo come se fossero un oggetto immodificabile, inerte o come se fossero un articolo comune che non cambia in base alle esigenze di chi lo utilizza.
Un discorso simile si può fare per la richiesta di offerta, una procedura nata per servizi conformi alle caratteristiche minime indicate in un capitolato tecnico.
Ti potrebbe interessare anche La crescita dell’e-commerce in edilizia
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento