È stata pubblicata il 9 luglio 2018 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la direttiva Ue 2018/958 inerente ad un test della proporzionalità da svolgere prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Tutto ciò per garantire il giusto funzionamento del mercato interno. Infatti, la direttiva Ue stabilisce “norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori”.
Poi viene precisato: “Essa non pregiudica la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità”. Viene inoltre aggiunto che la direttiva Ue “si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che limitano l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE”.
Ma qualora “i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in altri atti dell’Unione, che non lasciano agli Stati membri la scelta dell’esatta modalità di recepimento, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano”. E inoltre viene affermato che gli Stati membri “provvedano affinché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, che essi introducono, e le modifiche che essi apportano alle disposizioni esistenti, siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo”.
La direttiva ha efficacia venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e gli Stati membri dell’UE, applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che sono necessarie per adeguarsi alla direttiva Ue entro il 30 luglio 2020.
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