Decreto sui compensi professionali, cosa prevede per i tecnici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 dello scorso 22 agosto il decreto del Ministero della giustizia n. 140/2012 che fornisce le regole che, in caso di conteziosi, i giudici devono tenere presente per la determinazione dei compensi professionali per le professioni regolamentate. Il d.m. 140/2012 riporta le regole per avvocati, commercialisti, notai e professioni tecniche.

Il decreto, in vigore da giovedì 23 agosto 2012, si applica in “difetto di accordo tra le parti in ordine alla liquidazione del compenso”, anche se l’organo giurisdizionale può “sempre applicare […] le disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”.

È bene ricordare che, da parte dei giudici, la mancanza della prova del preventivo di massima costituisce un elemento di valutazione negativa per la liquidazione del compenso nei confronti del professionista. È dunque fondamentale per i professionisti l’accortezza della redazione di un preventivo di massima all’atto del conferimento dell’incarico.

A tale proposito, ricordiamo anche che, a inizio agosto, Ediltecnico.it ha pubblicato una vademecum con l’indicazione delle regole per la predisposizione di un preventivo perfetto a prova di contenzioso: Compensi professionali, ecco gli elementi da inserire nel preventivo.

Le disposizioni specifiche per le professioni tecniche
Il capo V del d.m. 140/2012 fornisce le regole specifiche per le professioni tecniche regolamentate, di cui fanno parte, tra le altre, i geometri, gli architetti, gli ingegneri, i geologi e i periti agrari e industriali.

Le prestazioni professionali si articolano in quattro fasi:
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.

Il Compenso Professionale (CP) per i tecnici deve tenere conto di quattro parametri, riuniti nella seguente formula:

 CP = V x G x Q x P

Il parametro V indica il valore dell’opera ed p individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato e tenendo conto anche dell’eventuale preventivo. In caso di opere o lavori già eseguiti, nella determinazione del parametro V, i giudici dovranno considerare anche il consuntivo lordo. Solo nel caso manchino i dati sopra ricordati, il parametro V sarà calcolato facendo riferimento ai criteri della tavola Z-1 allegata al d.m. 140/2012.

Il parametro P è un valore derivato da V ed è determinato dall’espressione:

P = 0.03 + 10/V0.4

La complessità dell’opera è descritta dal parametro G. Anche in questo caso il decreto fornisce un livello minimo, corrispondente a una “complessità ridotta”, e un livello massimo, corrispondente a una “complessità elevata”. I giudici hanno poi la facoltà, considerando elementi quali la natura dell’opera, il pregio della prestazione, i risultati conseguiti (non necessariamente di natura solo economica), di aumentare/diminuire fino al 60% il compenso di regola rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Il parametro Q rappresenta la prestazione o la somma delle prestazioni eseguite dal professionista tecnico. Le singole prestazioni sono indicate all’articolo 37 del decreto (in caso di assenza della specifica prestazione si procede per analogia con quelle presenti) e attengono a: edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica, ICT, paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agricoltura e foreste, sicurezza alimentare, territorio e urbanistica. Tutte queste categorie sono specificate nell’allegato Z-1 del d.m. 140/2012.

Redazione Tecnica

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