Decreto Direzione Lavori, accettazione dei materiali: gli obblighi del DL

Come abbiamo visto, il Decreto Direzione Lavori (Decreto 7 marzo 2018 , n. 49) è stato pubblicato in Gazzetta ed entrerà in vigore tra due settimane. Il decreto ministeriale individua le modalità con cui il direttore dei lavori deve effettuare le attività che gli sono affidate dall’art. 101, comma 3, del Codice: tra questi rientra ovviamente anche l’accettazione dei materiali (art. 6 del decreto).

Ma quali sono gli obblighi relativi a questa operazione (che naturalmente deve essere in primo luogo effettuata secondo le vigenti Norme Tecniche Costruzioni e sulla base di controlli quantitativi e qualitativi delle caratteristiche meccaniche)?

Leggi Decreto Direzione Lavori in Gazzetta: il testo

L’articolo 6 del decreto non apporta sostanziali innovazioni rispetto alla precedente disciplina regolamentare, se non una, specificata al comma 1, che stabilisce che il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, deve eseguire tutti i controlli previsti dalle norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d’appalto, ma soprattutto quelli previsti dal Piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA (PAN GPP), che definisce i criteri ambientali minimi che oggi devono essere obbligatoriamente rispettati (art. 34 del Codice).

Devono quindi essere rispettate le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 gennaio 2017 (relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi nell’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Deve inoltre essere verificato il “rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le  modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di  materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere” (comma 6).

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Per tutte le altre disposizioni, che non apportano particolari novità, si rimanda al testo del decreto. In sintesi:

– “Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere (…)”;

– “I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati  dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze (…)”;

– “Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate  a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie (…);

– “I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori (…)”.

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Redazione Tecnica

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