Uno dei temi sui quali c’è maggior bisogno di fare chiarezza è quello della scadenza fissata dal decreto legislativo 102/2014 per l’implementazione della contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento condominiale centralizzato. Tale decreto indica il 31 dicembre 2016 come termine ultimo per adeguarsi, ma bisogna fare molta attenzione a cosa ciò significa concretamente. Infatti, dal 1° gennaio 2017, negli edifici interessati dal decreto la contabilizzazione individuale del calore dovrà essere operante a tutti gli effetti e non sarà quindi sufficiente avere in mano un progetto o una delibera dell’Assemblea condominiale sull’avvio dei lavori.
Detto in altri termini, l’obbligo di adeguare gli impianti e di avviare la ripartizione dei costi in base al consumo di calore decorreva dal momento stesso della pubblicazione del decreto 102 in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 luglio 2014, anche se l’applicazione delle sanzioni per chi non provvede è stata sospesa fino al 31 dicembre 2016.
Chiarito questo punto fondamentale, basta fare due conti per comprendere la serietà della situazione. Pochissimi tra gli utenti – e talvolta anche tra gli stessi Amministratori condominiali – sono al corrente dei tempi tecnici necessari al processo di adeguamento degli impianti. Dall’Assemblea condominiale in cui viene affrontato per la prima volta questo tema, passando attraverso le scelte dei fornitori, la fase di progettazione, le pratiche di finanziamento, l’installazione di valvole termostatiche e ripartitori, l’adeguamento della centrale termica e dei sistemi di pompaggio, fino al collaudo dell’impianto e alla predisposizione della ripartizione dei costi in base ai consumi, tale processo comporta inevitabilmente tempi assai lunghi.
A essi si potrebbero aggiungere quelli derivanti dalle criticità facilmente prevedibili: in primis il fatto che in poco più di un anno si tratterà di adeguare diverse centinaia di migliaia di impianti, con un impegno di tecnici e installatori ben superiore alla effettiva disponibilità.
Va altresì aggiunto che, mentre alcuni lavori – quali ad esempio l’installazione dei ripartitori – possono avvenire senza vincoli particolari, altri – quali certi interventi di adeguamento della centrale termica e del sistema di pompaggio, ma anche la stessa installazione delle valvole termostatiche specie nei condomini di medie e grandi dimensioni – si possono effettuare solo a impianto termico non funzionante, quindi nei mesi da metà aprile a inizio ottobre.
Il quadro che emerge è perciò allarmante e chiama tutti, operatori e utenti, al senso di responsabilità per non perdere più un solo minuto.
D’altro canto le sanzioni previste dal d.lgs. 102/2014 per coloro che al 1° gennaio 2017 non saranno in linea col decreto stesso, sono tali da suggerire di non prendere il problema alla leggera, trattandosi di importi che vanno da 500 a 2.500 euro, per di più comminati parimenti sia al titolare dell’unità immobiliare, sia al condominio.
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