Anche se è stata autorizzata dall’amministrazione comunale, una serra realizzata sul terrazzo di un condominio deve essere rimossa se è vietata dal regolamento condominiale e se altera la facciata dell’edificio.
Lo dice la sentenza della Cassazione 12917/2016 pubblicata il 12 giugno, secondo la quale le autorizzazioni amministrative non possono incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini.
Citiamo: “Le autorizzazioni amministrative esauriscono la loro efficacia nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, non potendo — neppure ai fini della legittimità di una innovazione ai sensi dell’art. 1120 comma 2 cod. civ. da compiersi nell’ambito di un condominio di edificio — incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini”.
Se la serra sul terrazzo in condominio ha “dimensioni molto rilevanti, tanto da apparire come un prolungamento dei locali interni dell’unità immobiliare delle condomine”, e “insiste sulla facciata, incidendo sull’aspetto della stessa”, allora la serra va rimossa.
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